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C. 19/04/2007

AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO Comunicato 19/04/2007

Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del Lago di Massaciuccoli.

Si comunica che con delibera n. 150 del 20 febbraio 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositate presso la sede dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, in Lucca - via Vittorio Veneto, n. 1. Fino all'approvazione del piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, le norme del progetto di piano dichiarate immediatamente vincolanti (art. 38, 38-bis, 38-ter, 38-quater e la direttiva n. 5), assumono valenza di misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti, che restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. La delibera del Comitato istituzionale n. 150 del 20 febbraio 2007 è consultabile sul sito internet dell'autorità del bacino del fiume Serchio www.serchioautoritadibacino. it.

MISURE DI SALVAGUARDIA Titolo VIII

Art. 38 - Misure di salvaguardia (I.V.).

1. Dalla data di adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico nel bacino del lago di Massaciuccoli, fino all'approvazione del piano, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le disposizioni di cui al presente titolo hanno valore di misure di salvaguardia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, lettera e) del Piano di Tutela delle acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. n 6 del 25 gennaio 2005.

Art. 38-bis - Disposizioni relative alle trasformazioni del territorio (I.V.).

1. Costituiscono oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, localizzati anche all'esterno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli che, utilizzando risorse idriche provenienti dal bacino stesso, determinano un incremento del deficit idrico di cui al presente Piano; sono altresì oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio comunque denominati (di cui agli articoli 9, 10 della legge regionale n. 1/2005, nonchè quelli che disciplinano i territori di parchi e aree protette di cui all'art. 36 della L.R. 1/2005) che prevedono e/o disciplinano gli interventi suddetti.

2. Nei termini di cui all'art. 38, gli interventi di trasformazione urbanisticoedilizia di cui al comma 1, anche se previsti da strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio, sono inibiti. Tali interventi possono essere autorizzati dagli enti competenti e realizzati alla condizione che il nuovo fabbisogno idrico sia garantito dalle risorse idriche recuperate tramite adeguati interventi di compensazione e mitigazione (individuati dal presente piano, dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla vigente legislazione in materia) e/o da risorse idriche provenienti dall'esterno del bacino, in modo da non incrementare il deficit idrico di cui al presente Piano; l'autorizzazione di tali interventi deve comunque essere subordinata al parere favorevole della Autorità di bacino del fiume Serchio o di altre Autorità di bacino eventualmente competenti.

3. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di piano, dei piani territoriali di coordinamento provinciali e del piano territoriale del Parco Regionale, relativi al territorio del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli ed ai territori ad esso esterni ma che utilizzano risorse idriche da esso provenienti e dettagliati all'art. 3, commi 3 e 4 , ovvero l'adozione e l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata al riconoscimento del deficit idrico di cui al presente Piano come fattore di elevata criticità ambientale e alla individuazione di specifiche direttive, conformi al presente Piano, finalizzate alla riduzione del deficit, per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio comunque denominati che prevedono e/o disciplinano gli interventi di cui al comma 1. Prima della adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della Autorità di bacino del fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente Piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

4. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di piano, dei piani strutturali, dei regolamenti urbanistici e dei piani di gestione del Parco Regionale relativi al territorio del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli ed ai territori ad esso esterni ma che utilizzano risorse idriche da esso provenienti e dettagliati all'art. 3, commi 3 e 4, ovvero l'adozione e/o l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata alla quantificazione del nuovo fabbisogno idrico (civile, turistico, agricolo, produttivo, commerciale) e alla verifica della disponibilità della risorsa acqua, senza che sia arrecato ulteriore pregiudizio al deficit idrico di cui al presente Piano. A tale scopo, le valutazioni degli effetti ambientali di detti strumenti di pianificazione devono contenere la verifica del nuovo fabbisogno idrico, da assumere come elemento di criticità ambientale, e l'individuazione degli interventi di compensazione e mitigazione (individuati dal presente piano, dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla vigente legislazione in materia) necessari a non incrementare il deficit idrico. Gli strumenti di cui al presente comma devono altresì contenere direttive, finalizzate alla riduzione del deficit, per la formazione degli atti di governo del territorio. Prima della adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della Autorità di bacino del Fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

5. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di Piano, degli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2005 (fatta eccezione per i Regolamenti Urbanistici, disciplinati dal precedente comma) che prevedono la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ovvero l'adozione e/o l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata alla quantificazione del nuovo fabbisogno idrico (civile, turistico, agricolo, produttivo, commerciale), alla verifica della disponibilità di acqua e alla previsione di adeguate opere di compensazione e mitigazione tali da non incrementare il deficit idrico; tali opere dovranno essere previste nelle eventuali convenzioni urbanistiche e messe in opera prima del rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia. Prima della adozione e/o approvazione degli atti suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della autorità di bacino del fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente Piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

Art. 38-ter - Disposizioni relative alle aree destinate alla realizzazione degli interventi strutturali (I.V.).

1. Allo scopo di garantire la futura realizzazione della grande derivazione di cui all'art. 7, lettera a e all'art. 8 del piano, le aree individuate nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Tracciato di massima della grande derivazione dal fiume Serchio e relative opere di presa» sono inibite alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, all'alterazione della superficie topografica e all'installazione di manufatti a carattere temporaneo e/o definitivo.

2. Allo scopo di garantire la futura realizzazione della barriera mobile di cui all'art. 7, lettera b) del piano, l'area individuata nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Aree di pertinenza della barriera mobile per la limitazione dell'ingresso delle acque salmastre nel lago di Massaciuccoli » è inibita a trasformazioni urbanistico-edilizie ed all'attività edilizia.

3. Allo scopo di garantire la futura realizzazione del casello idraulico di cui all'art. 7, lettera c) e all'art. 9 del piano, l'area individuata nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Aree di pertinenza del presidio ambientale e gestionale del lago di Massaciuccoli», è inibita a trasformazioni urbanistico edilizie ed all'attività edilizia.

Art. 38-quater - Disposizioni relative all'uso delle acque pubbliche (I.V.).

1. Hanno efficacia di misure di salvaguardia le limitazioni imposte alle concessioni di derivazione e alle licenze di attingimento di acque pubbliche dettagliate agli articoli 19, 20 e 21 delle presenti norme, nonchè le limitazioni all'uso delle acque ed alla fruizione del lago e suoi emissari imposte dagli articoli 22, 23 e 24 delle presenti norme.

2. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. e i., al fine del risparmio idrico in agricoltura le misure specificate alla direttiva n. 5, rivolte a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, hanno valore di misure di salvaguardia.

3. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 146, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. e i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile e industriale- commerciale, le misure specificate dalla Direttiva n. 5 hanno valore di misure di salvaguardia. Direttiva 5 - Disposizioni per il risparmio idrico.

1. La presente Direttiva, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006, art. 98 comma 2, e art. 146 comma 1, individua i criteri e gli indirizzi per l'adeguamento del piano di tutela delle acque, approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. n 6 del 25 gennaio 2005.

2. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 98, comma 2, e dall'art. 146, comma 1, del decreto legi- slativo n. 152/2006 e s.m.i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile, industriale-commerciale ed agricolo valgono le misure di seguito specificate, rivolte a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica: A - Settore agricolo

a) utilizzo di tecniche irrigue che a parità di tipologie colturali comportino una maggiore efficienza in termini di risparmio idrico; in particolare la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale deve essere sostituita con altre tecniche più efficienti

b) utilizzo di tecniche di aridocoltura, che permettano il risparmio idrico così come previsto nella raccomandazione n. 6

c) utilizzo di colture meno idroesigenti (vedi raccomandazione n. 6)

d) ogni altra azione o procedura che, integrata con altre, possa condurre a conseguire risparmio della risorsa idrica. B - Settore civile ed industriale-commerciale

a) Gli ATO competenti per territorio, anche per tramite dei gestori del servizio, oltre a adeguare i propri piani di ambito secondo le finalità e con le procedure di cui all'art. 35 delle norme, danno prioritariamente esecuzione a idonei interventi sulle reti esistenti finalizzati alla riduzione delle perdite, ovvero ad altri interventi sulle infrastrutture esistenti comunque finalizzati a conseguire risparmi della risorsa idrica

b) Gli ATO competenti per territorio valutano l'opportunità dell'applicazione di canoni differenziati che incentivino l'efficienza dell'uso della risorsa idrica

 

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