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C. 14/02/2003 n. 3263

(GU n. 43 del 21-2-2003)

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

(Ordinanza n. 3263).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 luglio 2002, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio";

- Considerata la perdurante situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

- Atteso che, al fine di migliorare e rendere più razionale l'utilizzo delle risorse idriche, è improcrastinabile, stante la situazione di disomogeneità geomorfologica del territorio, continuare nella realizzazione di interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le suddette carenze verificatesi nell'approvvigionamento idro-potabile nel territorio dei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

- Considerato che occorre, quindi, proseguire con la massima celerità ed urgenza l'attuazione degli specifici interventi previsti nel programma adottato dal presidente della provincia di Roma con provvedimento n. l25/p del 6 agosto 2002 in parte finanziato ed in corso di realizzazione;

-Acquisita l'intesa della regione Lazio;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, è così sostituito: "2. L'ing. Massimo Sessa, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, è confermato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma".

2. Al predetto commissario delegato è riconosciuta una indennità fortettaria rapportata a cento ore di lavoro straordinario mensili da calcolare sulla base della retribuzione complessiva lorda corrisposta dall'amministrazione di appartenenza, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area "1", e sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. I relativi oneri sono posti a carico dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3228/2002.

Art. 2.

1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, è cosi integrato: Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli: 2, 4, 7, 18, 23, 24, 27 e 28; Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; Legge 22 ottobre 1971, n. 865,

articoli 10 e 20; Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; Legge 8 agosto 1985, n. 431; Legge 8 luglio 1996, n. 349, art. 6; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Legge 5 gennaio 1994, n. 36,

articoli 1, 2 e 3, commi 2 e 3; art. 4, commi 1, lettere a), d), f) e 2; articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7; articoli 18, 19, comma 1; articoli 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34; Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capi primo e secondo; Legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data d'entrata in vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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