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C. 13/04/2007 n. 4
• E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
• E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
• E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
• E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
• E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;
• E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. Da quanto sopra emerge con chiara evidenza come alcune tipologie immobiliari (quali ad esempio le edicole) sono state inserite nell’ambito delle categorie del gruppo E solo in forza di direttive di prassi, integrando in tale modo le tipologie specificatamente previste dalla normativa, in relazione ai caratteri peculiari nelle stesse riscontrabili con riferimento al periodo di formazione del catasto, e che rendevano di norma critica la loro articolazione in classi. Nell’ambito delle tipologie immobiliari per le quali la normativa prevede il censimento nelle categorie del gruppo E è necessario andare a discriminare le porzioni immobiliari delle unità complesse che possono conservare il censimento originario, rispetto a quelle che necessariamente richiedono un nuovo accatastamento, con censimento nella categoria catastale pertinente con l’uso effettivo e con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Nel precedente paragrafo è stato menzionato il comma 2 dell’art. 1 del Provvedimento del 02.01.2007, nel quale è evidenziato come la locuzione “usi diversi” deve intendersi ogni altra utilizzazione “… non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale … … censita in una categoria del gruppo E”. In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel grup po E, non le destinazioni semplicemente strumentali all’esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle “strettamente” strumentali. Ad esempio, con specifico riferimento alle “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. Ricadono senz’altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespite unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto. Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto. Riguardo agli immobili ospitanti in particolare gli impianti per l’erogazione di carburante, si ricorda altresì come sia il Dipartimento del Territorio del Mini- stero delle Finanze sia l’Agenzia del territorio, per ultimo con la più volte citata circolare n. 4/2006, abbiano già emanato direttive mirate a delimitare ciascuna unità immobiliare, allorché nei compendi immobiliari ospitanti i citati impianti di erogazione siano presenti destinazioni complementari, come autofficine, ristoranti, bar. Nelle citate direttive sono state ritenute corrette le modalità di accatastamento volte all’individuazione, nell’ambito di detti compendi, di ciascuna componente produttiva e delle rispettive porzioni immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale. Coerentemente con tale indirizzo è stato evidenziato come quegli immobili, o porzioni di essi, adibiti ad autofficina o autolavaggio chiuso, con idonee attrezzature e relativa area asservita, fossero censibili nella categoria C/3; mentre i locali ospitanti bar, tavole calde o ristoranti, e quelli utilizzati per la rivendita di articoli vari, con le relative porzioni di area asservita, nella categoria D/8, ovvero C/1, in relazione alle loro caratteristiche e al parametro dimensionale. L’allegato alla presente circolare riporta utili linee guida per il classamento delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, nonché per consentire una più completa disamina delle fattispecie interessate dall’ambito di applicazione della norma in oggetto. L’applicazione di detti criteri è, tuttavia, da coordinarsi, per la sua progressività temporale, con quanto espressamente previsto dalla presente circolare, in particolare al paragrafo 2, per le tipologie di immobili dell’ambito definito “semplice”. In ultimo, ma non per importanza, si vuole evidenziare la piena autonomia della normativa catastale in tema di censimento rispetto a quella edilizio-urbanistica o di altro settore (quali quella in materia di antinfortunistica, sicurezza, trasporto aereo, ferroviario e navale). La richiamata autonomia catastale è applicabile anche con riferimento ai criteri di strumentalità da utilizzare per l’individuazione delle destinazioni immobiliari che continuano ad essere compatibili con le categorie catastali ascrivibili al “gruppo E” e che potrebbero essere definite da altre normative di riferimento (quali ad esempio per appurare la strumentalità per fini diversi da quelli catastali). Pertanto, le direttive emanate con la presente circolare, hanno rilevanza esclusivamente in materia catastale.
5. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati o porzioni di fabbricati di unità immobiliari “complesse”, per i quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E Per le unità immobiliari, per le quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E, in base all’intervento normativo in commento, entro la data del 3 luglio 2007 devono essere presentate in catasto le dichiarazioni di variazione. E’ appena il caso di ricordare che il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, all’art. 3, comma 2, stabilisce: “Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma
1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. Relativamente alle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari, oggetto dell’intervento del legislatore, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, purchè i relativi obblighi siano espletati entro il 3 luglio 2007. Qualora il soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto non provveda, entro il termine indicato, l’Ufficio provinciale competente procede ad esercitare l’attività di surroga con le modalità operative indicate nel successivo paragrafo 7.
6. Modalità di dichiarazione e accertamento Le tipologie immobiliari, che saranno oggetto di revisione dell’attuale classamento o di nuovo censimento, sulla base degli indirizzi normativi o amministrativi richiamati in precedenza (paragrafo 2), a volte presentano una scarsa rilevanza censuaria soprattutto in ragione della modesta superficie. Al riguardo appare utile richiamare le modalità semplificate di dichiarazione di variazione dello stato dei luoghi, così come stabilito dall’art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28. Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell’apposita casella del modello unico informatico Docfa, predisposto per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell’Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione mediante la locuzione “Stralcio da categoria E – comma 40 art. 2 DL 262/06”. Nelle more dell’adeguamento della procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similare locuzione. Per quanto concerne, infine, l’attribuzione della rendita alle unità immobiliari in esame, è evidente che l’accertamento a cura del tecnico di parte, della redditività - e quindi la verifica della stessa da parte del tecnico dell’Ufficio - deve tenere in debito conto elementi, quali le particolari caratteristiche ubicazionali degli immobili (a volte siti al di fuori dei centri abitati), nonché quelle tipologiche (spesso costituite da strutture prefabbricate) e dimensionali. E’ appena il caso di sottolineare che la determinazione della rendita di tali immobili dipende in modo diretto da:
• le caratteristiche ubicazionali con riferimento al collocamento del manufatto rispetto al centro abitato (interno od esterno); nel caso di collocamento nello stesso centro abitato, occorre far riferimento alla zona, individuandola fra quelle periferiche, di espansione urbanistica o di interesse turistico;
• le caratteristiche tipologiche delle strutture: prefabbricate, cemento armato, muratura continua, ecc;
• le caratteristiche dimensionali e geometriche che influenzano la redditività unitaria anche con riferimento al potenziale utilizzo.
7. Attività connesse alle azioni di surroga Come rappresentato nel provvedimento emanato in data 2 gennaio 2007 dalla scrivente, questa Agenzia sta procedendo all’inoltro ai Comuni degli elenchi di immobili censiti nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, secondo la loro ubicazione territoriale. Tale inoltro è effettuato affinché gli stessi Enti locali possano produrre una verifica di coerenza dell’attuale classamento, rispetto alle effettive destinazioni d’uso, riscontrabili in ciascuno degli immobili iscritti nelle categorie in esame, sulla base dell’univoco indirizzo fornito dal legislatore con il DL n. 262/2006. I riscontri prodotti dai Comuni potranno quindi, successivamente alla scadenza del 3 luglio 2007, essere di ausilio ai medesimi Enti per contestare le inadempienze ai soggetti interessati e conseguentemente attivare le procedure dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Le verifiche prodotte in sede locale possono essere di supporto agli Uffici provinciali di questa Agenzia, per la verifica dei presupposti riguardanti gli adempimenti richiamati dall’art. 2, commi 40 e 41, del DL n. 262/2006. Sul medesimo tema, il richiamato Provvedimento direttoriale del 2 gennaio 2007 stabilisce che, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del più volte citato DL 262/2006, gli Uffici provinciali, preliminarmente all’espletamento delle attività di surroga, devono verificare le eventuali azioni intraprese dai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ciò al fine di coordinare le modalità relative agli adempimenti di surroga. Esperita tale verifica, l’Ufficio procede nelle attività richiamate dalle circolari n. 10 del 4.8.2005 e n. 1 del 3.1.2006. Di contro, qualora gli Enti locali non avessero emanato alcun provvedimento di contestazione ai contribuenti, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l’altro, l’inosservanza all’adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell’individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell’art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l’ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo. Sulla questione, pare altresì utile rammentare che, per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l’obbligo della dichiarazione catastale è a carico dello stesso concessionario, pertanto a quest’ultimo soggetto è da inoltrare l’atto che accerta l’inadempienza dell’accatastamento. Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005, il Direttore dell’Ufficio procede nell’attività di surroga affidando l’incarico alle proprie strutture tecnico-operative. Allo scopo di evitare un inutile dispendio di risorse, le strutture incaricate avranno cura di acquisire gli elementi probanti, circa la verifica dei presupposti previsti dalla legge, attivando, ove del caso, specifico sopralluogo esterno. Successivamente alla positiva verifica di tali presupposti, le strutture interessate provvedono all’inoltro dell’avviso di sopralluogo, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data stabilita, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare, come sopra rappresentato, anche la contestazione dell’inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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