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C. 08/01/2003(GU n. 5 del 8-1-2003) Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura Sezione I Istruzioni per la segnalazione A) Generalità della rilevazione A1. Oggetto. La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1. A2. Soggetti tenuti alla rilevazione. La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo Decreto legislativo. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della Legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione. Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate. A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro. La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo a) 1 gennaio - 31 marzo b) 1 aprile - 30 giugno c) 1 luglio - 30 settembre d) 1 ottobre - 31 dicembre. I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento. A4. Modalità di inoltro. I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni. B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine. B1. Operazioni incluse. Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalita (1): Cat. 1. Apertura di credito in c/c: Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e seguenti del codice civile, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità. Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonchè gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato. È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia. Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le im- mo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali) b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento. In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità. Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c. È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi. Cat. 4. Credito finalizzato: Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi. In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente. È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b). Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito. (1) I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi. Cat. 5. Factoring: Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione. Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della Legge n. 52 del 1991. Cat. 6. Leasing: Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore. Cat. 7. Mutui: Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito per sonale c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute; sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda; sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego). I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui). Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento. B2. Operazioni escluse. Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni (2): 1) Operazioni con non residenti. Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. 2) Operazioni in valuta. Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro. Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute. 3) Posizioni classificate a sofferenza. Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indi- . Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento. (2) Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996). 4) Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione. Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni: la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari; il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi. Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento. 5) Operazioni a tasso agevolato. Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario. 6) Operazioni a tassi promozionali e convenzionati. Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo. Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore |
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