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C. 05/09/2002

AUTONOMIE LOCALI ACCORDO 5 SETTEMBRE 2002

(Ex art. 8 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281) (GU n. 220 del 19-9-2002)

Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

La Conferenza Unificata

-Premesso che: il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha liberalizzato l'attività di produzione di energia elettrica, nel rispetto di determinati obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto ha previsto l'emanazione di regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, in conformità ai principi di semplificazione indicati il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare il capo V, relativo alle attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonchè le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, regioni, province ed enti locali la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha individuato ruoli e competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali l'apertura del mercato elettrico costituisce un'occasione per conseguire il rafforzamento della struttura energetica nazionale, tenuto conto della continua crescita della domanda interna, della marcata dipendenza estera per l'approvvigionamento energetico e della necessità, conseguente al processo di liberalizzazione, di sviluppare strumenti che garantiscano l'installazione di un'adeguata potenza di generazione, atta alla copertura di fabbisogno nazionale, al mantenimento della sicurezza del sistema e allo sviluppo di reali processi di competitività, al rinnovo del parco di produzione al fine di un miglioramento delle prestazioni ambientali il Governo, le regioni e gli enti locali condividono l'indirizzo di politica industriale di miglioramento della competitività del sistema Paese, da conseguire attraverso l'obiettivo primario di una riduzione dei costi dell'energia per imprese e famiglie, per il quale la liberalizzazione ne costituisce strumento essenziale

-Considerata l'opportunità e l'utilità di definire linee comuni di valutazione per l'esercizio delle attività amministrative di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica

- Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune

- Visto il documento trasmesso, ai fini del perfezionamento del presente accordo, dal Ministro delle attività produttive con nota protocollo n. 211830 del 3 luglio 2002

-Vista la nuova stesura della proposta di accordo, formalizzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del 4 settembre 2002 e successivamente inviata all'Anci, UPI ed Uncem

-Tenuto conto degli esiti dell'odierna seduta

-Acquisito l'assenso del Ministro delle attività produttive; Sancisce accordo tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonchè ai compiti ed alle funzioni amministrative nel settore della produzione dell'energia elettrica, nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente accordo. Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2002 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino Allegato A Criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale. Il nuovo quadro di riferimento. La forte spinta agli investimenti nel settore da parte di nuovi produttori può essere valorizzata dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali per colmare gli squilibri e le criticità oggi esistenti nella struttura energetica nazionale, per rafforzare e ottimizzare la dotazione delle regioni in termini di potenza installata e qualità tecnologica degli impianti, in modo da dotare ciascuna comunità territoriale di adeguate condizioni competitive. Considerazioni generali. La direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato elettrico, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'attività di produzione di energia elettrica sia libera, ancorchè soggetta ad autorizzazione. La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri stabiliscano a priori e rendano pubblici i criteri e le procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, e che l'eventuale diniego di autorizzazione sia fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, fondati e comunicati alla Commissione europea ed al richiedente, che deve poter ricorrere contro tale decisione. È necessario che i criteri di valutazione previsti dalla direttiva, alcuni dei quali riguardano specificamente il territorio, siano fissati in modo omogeneo a livello nazionale individuando linee comuni per l'esercizio delle competenze amministrative a tutti i livelli, anche se la loro applicazione in sede regionale potrà tenere conto delle specificità delle singole aree. È opportuno pertanto individuare i criteri di seguito esplicitati, da seguire per la valutazione dei progetti di nuove centrali elettriche, unitamente ad alcune indicazioni procedurali per rendere noti a priori ai richiedenti le opportunità o i vincoli esistenti in zone specifiche. Essendo già state presentate molte richieste di autorizzazione, i medesimi criteri saranno applicati ai fini di una più celere valutazione delle medesime, ferma restando la possibilità dei richiedenti, ove il singolo progetto non risultasse adeguato nella stesura attuale, di adeguarlo per gli aspetti carenti. Dato atto che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possono, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, accompagnare la autorizzazione degli impianti alla contestuale conclusione di accordi con il proponente che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Considerata la necessità di concordare alcuni punti fondamentali che, nel rispetto delle autonomie riconosciute alle regioni ed agli enti locali e del trasferimento delle competenze avvenuto in attuazione del Decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare alla luce del potenziamento delle autonomie

a) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del Decreto legislativo n. 351/1999

b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti

c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali

d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto

e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto

f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata

g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate

h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti

i) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti

j) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali

k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale

l) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili

m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti.

B) Adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale.

1. Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, nonchè gli indirizzi programmatori derivanti da atti regionali, dai piani territoriali di coordinamento provinciale e dai piani comunali e provinciali energetici, verranno tenute in considerazione, oltre ai criteri generali

a) l'esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della Legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta

b) l'esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualità dell'aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta

c) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento;

D) Le richieste di autorizzazione di nuovi impianti, o di potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti, vengono esaminate singolarmente, secondo l'ordine di priorità temporale di presentazione delle domande; Nella valutazione verrà specificato l'eventuale carattere di priorità attribuito, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera A, ad un progetto valutato positivamente, al fine di valorizzarne gli aspetti positivi, che qualificano il progetto come meritevole di appoggio da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, e gli aspetti migliorabili, in un'ottica di massimizzazione dei benefici. Il giudizio negativo verrà anch'esso motivato, tenendo conto dei criteri sopraelencati;

 

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