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C. 01/01/1983

(CDC 858; 934-940; 964; 1214-1222; 1235-1239)

Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa

Il Battesimo

Can. 858

1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.

2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia. Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia Can. 934

1. La santissima Eucaristia:

1.1. deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;

1.2. può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.

2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese. Can. 935

1. Non è lecito ad alcuno conservare presso di sè la santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano. Can. 936

1. Nella casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata in un altro oratorio della medesima casa. Can. 937

1. Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinchè possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. Can. 938

1. La santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell'oratorio.

2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.

3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione.

4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.

5. Chi ha la cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza. Can. 939

1. Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza. Can. 940

1. Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo. Can. 964

1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.

2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicchè i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene.

3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa. Le Chiese Can. 1214

1. Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto tale culto. Can. 1215

1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano.

2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.

3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo. Can. 1216

1. Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra. Can. 1217

1. Compiuta opportunatamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.

2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con rito solenne. Can. 1218

1. Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta la dedicazione. Can. 1219

1. Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali. Can. 1220

1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addice alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.

2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza. Can. 1221

1. L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito. Can. 1222

1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, nè è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purchè non ne patisca alcun danno il bene delle anime. Can. 1235

1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.

2. E' opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile. Can. 1236

1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche un'altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.

2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico. Can. 1237

1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.

2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di altri santi. Can. 1238

1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.

2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani. Can. 1239

1. L'altare, sia fisso che mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.

2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa. Gli strumenti legislativi regionali Tutte le regioni italiane dispongono oggi di strumenti normativi che regolano i rapporti degli enti territoriali con gli enti istituzionali competenti del servizio religioso. Regioni Tipologia di strumenti normativi a statuto speciale

1. Valle D'Aosta Legge 18-6-1988, n. 41.Considera gli edifici di culto come "opera pubblica" Contributi in c.c. per costruzioni al rustico e impegni ventennali in conto interessi, sino alla copertura massima del 75% degli interessi.

2. Trentino-Alto Adige Legge regionale 5-11-1968, n. 40: gli edifici di culto sono "opera pubblica". Provincia di Trento: leggi 1-9-1975, n. 46; 3-1-1986, n. 2; 25-11-1988, n. 44; 5-9-1991, n. 22. Provincia di Bolzano: legge 1-6-1975, n. 27. 3.Friuli-Venezia Giulia Gli edifici di culto e le "pertinenze" funzionali sono "opera pubblica". Legge 23-12-1985, n. 53. Decreti Presid. Giunta Regionale n. 0481 del 5-5-1973 e n. 0826 del 15-9-1978. Leggi 18-11-1976, n. 60; 28-1-1987, n. 3; 9-8-1988, n. 10.

4. Sicilia L'edilizia di culto è "opera pubblica" d'interesse regionale. Leggi 5-2-1956, n. 9: 31-3-1972, n. 19; 29-4-1985, n. 21.

5. Sardegna L'edilizia di culto è "opera pubblica". Leggi 13-6-1989, n. 38 e 27-6-1989, n. 44. a statuto ordinario

1. Piemonte Legge 7-3-1989, n. 15. Disciplina i proventi dell'attività edilizia e dispone contributi regionali.

2. Lombardia Legge 9-5-1992, n. 20. Disciplina i proventi dell'attività edilizia.

3. Veneto Leggi 11-3-1986, n. 9; 20-8-1987, n. 44; 6-9-1991, n. 20. Disciplina dei proventi urbanizzativi e con tributi regionali per restauri.

4. Liguria Legge 24-1-1985, n. 4. Disciplina proventi urbanizzativi.

5. Emilia-Romagna Delibere Cons. Regionale 26-7-1978, n. 1706 e 6-12-1978, n. 1871. Disciplina dei proventi urbanizzativi.

6. Toscana Delib. Cons. Regionale 28-2-1989, n. 84. Disciplina dei proventi urbanizzativi.

7. Umbria Decreto Presid. Giunta Regionale 24-12-1986, n. 719. Disciplina dei proventi urbanizzativi.

8. Marche Legge 24-1-1992, n. 12. Disciplina dei proventi urbanizzativi con integrazione di contributi regionali.

9. Lazio Legge 9-3-1990, n. 27. Disciplina i proventi urbanizzativi e

10. Abruzzo Legge 16-3-1988, n. 29. Disciplina dei proventi urbanizzativi e contributi regionali per l'edilizia di culto. Questa è "opera pubblica" di interesse regionale.

11. Molise Leggi 21-1-1975, n. 10; 14-7-1979, n. 19 27-1-1986, n. 4. L'edilizia di culto è "opera pubblica" di interesse regionale. Contributi in conto capitale e impegno di concorso pluriennale. Dalla tabella risultano alcuni dati interessanti: A. Tutte le regioni italiane dispongono ormai di norme giuridiche che disciplinano i rapporti degli enti territoriali con gli enti di culto. Nella sola Puglia una legge, peraltro ottima, rimane sospesa nella sua operatività. B. La prima norma regionale risale al 1978, è dell'Emilia- Romagna ed è legata all'applicazione della legge n. 10/1977. La cosiddetta legge "Bucalossi" sta alla radice delle legislazioni regionali. C. Con il trascorrere degli anni vengono perfezionati gli strumenti giuridici e si passa dalle deliberazioni di Consiglio o di Giunta a leggi vere e proprie. D. L'impatto della legge concordataria n. 222/1985 provoca un salto di qualità in alcune norme regionali: ai contributi comunali si aggiungono, integrativi o sostitutivi, quelli regionali. La dottrina dell'edilizia di culto come "opera pubblica" d'interesse locale, la concezione cioè che l'edificio di culto è un "bene" necessario per la convivenza urbana, diviene prevalente anche nelle leggi: è una materia di "competenza", della quale la Regione "deve" occuparsi. E. Le norme regionali sopra riportate non si limitano alla indicazione dei concorsi finanziari, ma tendono alla definizione di un corpus normativo di rapporti con gli enti religiosi (dotazione di aree con disciplina degli strumenti urbanistici, standard urbanistico delle "opere" che definiscono l'edificio di culto, modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi...)

 

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