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C. 01/01/1955 n. 1/30709

Nuova procedura per l'iscrizione nell'Albo dei Collaudatori

Il servizio affari generali e contratti è incaricato di curare la tenuta dell'albo dei tecnici a cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, la collaudazione delle opere finanziate dalla "Cas- sa". Possono essere iscritti al suddetto albo i laureati in:

- ingegneria

- architettura

- scienze agrarie

- scienze forestali

- chimica iscritti all'ordine professionale da non meno di tre anni. Nonché i seguenti tecnici: -geometri periti industriali - periti agrari iscritti all'ordine professionale da non meno di otto anni, dietro presentazione dei seguenti documenti in carta semplice:

a) domanda diretta alla Cassa per il Mezzogiorno, servizio affari generali e contratti - Piazzale Kennedy, 20 - Roma;

b) certificato da cui risulti che l'iscrizione all'ordine professionale è avvenuta da almeno tre anni per i laureati e da almeno otto anni per i diplomati;

c) dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità di non avere proce dimenti penali in corso di istruzione;

d) dichiarazione da cui risultino eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, oppure rapporti extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di costruzione in genere;

e) documentazione delle attività professionali svolte. Possono, altresì, essere iscritti all'albo anche i tecnici appartenenti alle amministrazioni dello Stato in attività di servizio, previa presentazione della seguente documentazione:

1) dichiarazione rilasciata dalla pubblica amministrazione cui l'interessato appartiene, comprovante il grado rivestito;

2) documentazione delle attività professionali eventualmente svolte. I tecnici di cui sopra, prima dell'accettazione dell'incarico ad essi conferito, dovranno munirsi della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono. I tecnici dell'amministrazione dello Stato in quiescenza devono presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), nonché il certificato di iscrizione all'ordine professionale, oppure, in sostituzione, certificato di iscrizione nell'elenco dei collaudatori tenuto dal Ministero dei lavori pubblici. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici laureati avanti citati potranno chiedere di essere iscritti nell'albo per non più di 2 delle specializzazioni appresso indicate. I tecnici laureati che non hanno svolto attività professionale ed i tecnici diplomati saranno iscritti per la sola specializzazione relativa al corso di studi seguito:

1) edilizia

2) restauro monumenti

3) strutture

4) opere idrauliche e di bonifica

5) opere stradali e ferroviarie

6) opere aeroportuali

7) acquedotti e fognature

8) impianti tecnologici

9) opere marittime

10) opere di elettrificazione

11) opere di ingegneria industriale

12) opere di sistemazioni forestali

13) opere di sistemazioni agrarie. La Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 32 della Legge 26-6-1965, n. 717, ha istituito l'albo dei collaudatori. Dell'albo potranno far parte tutti gli iscritti agli ordini degli ingegneri, architet ti, dottori in scienze agrarie, dottori in scienze forestali, geometri che abbia no i requisiti appresso indicati e che saranno utilizzati a insindacabile criterio della "Cassa". Per essere ammessi al vaglio della commissione all'uopo istituita, dovrà es- sere prodotta apposita domanda, diretta alla "Cassa" e corredata dalla se guente documentazione:

1) diploma di laurea (di abilitazione per i geometri) in originale o in copia autenticata notarile;

2) certificato da cui risulti che l'abilitazione all'esercizio professionale è stata conseguita da almeno 3 anni per i laureati e da almeno 10 anni per i geometri;

3) certificato di iscrizione all'ordine professionale;

4) curriculum vitae, in triplice copia in carta libera, nel quale siano specificatamente indicate le attività professionali svolte, debitamente documentate da idonei certificati (ordini professionali, enti pubblici e privati), con particolare riguardo alle opere idrauliche, stradali, di acquedotti e fognature, bonifiche, edilizia, industriale e di elettrificazione;

5) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che non ha rapporti di dipendenza continuativa con enti di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, oppure rapporti extra professionali con imprese assuntrici di opere pubbliche e imprese di costruzioni in genere;

6) certificato penale;

7) certificato di buona condotta;

8) certificato di cittadinanza italiana.

 

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