Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di
emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la
competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori
partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di
misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture
nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche'
alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita'
economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
((, con modificazioni,)) dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa
economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici,
autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attivita'
economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del
principio di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e
restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati
alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di
pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa
con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che
pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano
l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori
economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori
gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero
alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici
oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro
confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle
attivita' economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in
senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei
principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e'
libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra
tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale,
alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti
con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario
e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
((, con modificazioni,)) dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il
31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle
attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio
dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le
disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del
comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito
al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere
nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. ((I Comuni, le Province, le
Citta' metropolitane e le Regioni)) si adeguano ai
principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre
2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il
predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della
virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito ((, con
modificazioni,)) dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti
di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31
gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli
enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di
cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo
le previsioni dei rispettivi statuti.
((4-bis. All'articolo 3, comma
1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre
2012".
4-ter. All'articolo 31, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre
2012")).
5. ((Sono esclusi dall'ambito
di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di
persone e cose non di linea)), i servizi finanziari come
definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e
i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/
123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita'
specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita
autorita' indipendente.
Art. 2
(( (Tribunale delle imprese).
1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)";
2) al comma 1, le parole: "proprieta'
industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
3) e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni
specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti
nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione
Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni
specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. I giudici che compongono le sezioni
specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche
competenze";
c) all'articolo 2, comma 2, le parole:
"proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla
seguente: "impresa";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Competenza per materia delle
sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in
materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto
d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione
della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi'
competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui
al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e
di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio
2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto
alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento,
per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi
amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale
ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui
agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater,
secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis,
primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle
partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche
diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di
responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro
le societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo
2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo
2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto
di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia
parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una
delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i
contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione
del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi'
competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Competenza territoriale delle
sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel
rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione
sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di
regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate
istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei
capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi
distretti di corte d'appello".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per
territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e
successive modificazioni".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-ter. Per i processi di competenza delle
sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma
1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis".
4. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli
oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia
di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per
effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior
gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le
procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura
nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle
entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate
alle predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da
destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono
iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)).
Art. 3
(( (Acceso dei giovani alla
costituzione di societa' a responsabilita' limitata).
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione
I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita'
limitata semplificata). - La societa' a responsabilita' limitata
semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta'
alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo
di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente
l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari
almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente
versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in
denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),
7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono
essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa' a
responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli
atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a
soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale
atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente
articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili".
2. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono
individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei
soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel
registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e
non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del
notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle
disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica
ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale)).
Art. 4
(( (Norme a tutela e
promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
raccoglie le segnalazioni delle autorita' indipendenti aventi ad oggetto
restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei
mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento
amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli
articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.
2. Le attivita' di cui al
presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente)).
Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 5
(( (Tutela amministrativa
contro le clausole vessatorie).
1. Al codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il
seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro
le clausole vessatorie). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di
inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro
a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la
vessatorieta' della clausola e' diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale
dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta
vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione
all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese
dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al
presente comma, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di
interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla vessatorieta'
delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole
non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere
successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma
2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei
confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale,
contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente
articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole
vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'Autorita', con proprio regolamento,
disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi
di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorita' disciplina le
modalita' di consultazione con le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio
interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito
internet di cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello.
Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorita'
puo' sentire le autorita' di regolazione o vigilanza dei settori in cui
i professionisti interessati operano, nonche' le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attivita' di cui al
presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente")) .
Art. 5-bis
(( (Finanziamento e risorse
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato).
1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. All'onere derivante dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012,
tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in
sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al
comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorita' con le modalita'
determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il
30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con
propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter".
2. A far data dal 1º gennaio 2013:
a) all'articolo 10, comma 7, primo periodo,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del
fondo" fino a: "e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "nei
limiti del contributo di cui al comma 7-ter";
b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' abrogato;
c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente:
"e";
d) all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: "Gli importi da" fino
a: "specifiche esigenze dell'Autorita'" sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze
attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in base
agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica
dell'Autorita' e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si
provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni
di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale
in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di
distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle
norme dei rispettivi ordinamenti.))
Art. 5-ter
(( (Rating di legalita' delle
imprese).
1. Al fine di promuovere
l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il
compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al
perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei
consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della
giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di legalita'
per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito
si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito
bancario)).
Art. 6
(( (Norme per rendere
efficace l'azione di classe).
1.All'articolo 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al
comma 2" sono inserite le seguenti: "nonche' gli interessi collettivi";
b) al comma 2, alinea, sono premesse le
seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della
responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.";
c) al comma 2, lettera a), la parola:
"identica" e' sostituita dalla seguente: "omogenea";
d) al comma 2, lettera b), la parola:
"identici" e' sostituita dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola:
"prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
e) al comma 2, lettera c), la parola:
"identici" e' sostituita dalla seguente: "omogenei";
f) al comma 3, primo periodo, dopo le
parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta
elettronica certificata e fax";
g) al comma 6, secondo periodo, le parole:
"l'identita' dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti:
"l'omogeneita' dei diritti individuali";
h) al comma 12, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "In questo ultimo caso il giudice
assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per
addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo
verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice,
costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia
stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti,
liquida le somme dovute ai singoli aderenti")).
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive
((1. All'articolo 18, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) 'microimprese':
entita', societa' o associazioni che, a prescindere dalla forma
giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale
o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di
euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"));
2. All'articolo 19, comma 1, ((
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,)) dopo
le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti:
", nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita'
ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via
esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli
obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o
di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa
o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente
garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori
del servizio e dell'infrastruttura.
2. ((Al fine di tutelare i
diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di
garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative
prestazioni,)) Le Autorita' indipendenti di regolazione e
ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli
specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie
che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono
autonomamente.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
(( (Disposizioni sulle
professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al
comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel
termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso
termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri
per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente
alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in
vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre
il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni
professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista
deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la
misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto
un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti
che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per
l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in
presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i
consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni
sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la
parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi
della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni
che svolgono attivita' similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e
quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica )).
Art. 9-bis
(( (Societa' tra
professionisti).
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le societa' cooperative di professionisti sono
costituite da un numero di soci non inferiore a tre";
b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci
professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei
professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale
condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il
consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e'
iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo,
salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza
dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";
c) al comma 4, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente:
"c-bis) la stipula di polizza di
assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla
responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale";
d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il socio professionista puo' opporre agli altri soci
il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate";
e) al comma 9, le parole:
"salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle
seguenti: "salve le associazioni professionali, nonche' i diversi
modelli societari")).
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della
possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi
((1. All'articolo 39, comma 7,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai
confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni")).
Art. 11
(( (Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle
farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e
altre disposizioni in materia sanitaria).
1. Al fine di favorire l'accesso alla
titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di
aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonche' di favorire le procedure
per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una
piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e'
stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al
parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il
seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi
farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed
entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda
sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una
farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli
aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e
nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico,
dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi
strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a
1.500 metri";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un
numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al
fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico,
il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei
farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali
collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire
l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini
residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a
ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di
ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel
comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".
2. Ciascun comune, sulla base dei dati
ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di
cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel
proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle
vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2
aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione
del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la
copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state gia'
fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia,
in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di
farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d)
titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i
farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari, di farmacia
diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove
sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione
esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento
e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le
disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al
concorso per l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o
province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data
di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche
di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a)
l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base
della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una
graduatoria unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu'
giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali
entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede,
pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni
dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai
vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche gli interessati, di eta' non superiore ai 40 anni, in
possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione
associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della
preferenza a parita' di punteggio, si considera la media dell'eta' dei
candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che
concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita'
della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione
associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un
periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta
incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia
stabiliti dalle autorita' competenti in base alla vigente normativa non
impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli
obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i
tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti,
dandone adeguata informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a
comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano
l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al
comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a
tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo
120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che
provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche
espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie
istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione
ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la
titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato
il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di
rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune,
la sede farmaceutica e' dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: "due
anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi
dalla presentazione della dichiarazione di successione".
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco,
e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali
aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio
unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di
quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun
medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma
abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di
medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a
fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo,
dopo le parole: "e' possibile" sono inserite le seguenti: "solo su
espressa richiesta dell'assistito e". Al fine di razionalizzare il
sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche'
al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica
pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre
2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del
Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di
confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per
identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione
delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria
prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "che ricadono nel
territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e,
comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani
sanitari regionali," sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"1. La vendita al dettaglio dei medicinali
veterinari e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ancorche' dietro presentazione di ricetta medica, se
prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali
e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni".
15. Gli esercizi commerciali di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei
requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto
dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad
allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la
presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto
previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo
collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e'
stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del
Servizio sanitario nazionale, nonche' ai nuovi servizi che la farmacia
assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la
dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini
del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia
privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, puo' essere
mantenuta fino al raggiungimento del requisito di eta' pensionabile da
parte del farmacista iscritto all'albo professionale)).
Art. 12
Incremento del numero dei notai e
concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il
numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti
del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre
2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011)), e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro
della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al
comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi
compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge ((16 febbraio 1913)), n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate
le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito
con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per
la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con
decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550
nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.((Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando)) Entro il 31 dicembre
2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500
posti di notaio.(( Tale concorso deve concludersi con la
nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando))
All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la
tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite
le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni.
((A decorrere dall'anno 2015, e' comunque bandito un
concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno
successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,))
per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e
continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione
di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo
studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici
giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle
sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello
in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel
territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del
territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua
sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte
d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato
dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono
sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso
il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui
circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del
distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel
quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se
l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente,((l'iniziativa
spetta)) al consigliere che ne fa le veci, previa delibera
dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di
intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153,
comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio
ha sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV
Disposizioni in materia di energia
Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo del
gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di
riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'((articolo
22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni,)) ai valori europei, nella determinazione
dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai
quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota
gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art. 14
(( (Misure per ridurre i
costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese).
1. Le capacita' di stoccaggio di gas
naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del
volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove
modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai
criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono
assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e
di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche' alle imprese
di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti
dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in
base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di
stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma
1 sono assegnate secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7,
lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente
contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile
al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto dalle
imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui
al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli
approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas
naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di
trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di
importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale
utilizzo e la allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti
e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All'attuazione del presente
articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).
Art. 15
(( (Disposizioni in materia
di separazione proprietaria).
1. Al fine di introdurre la piena terzieta'
dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e
di distribuzione dalle altre attivita' della relativa filiera svolte in
concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma la
societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva
2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e'
assicurata la piena terzieta' della societa' SNAM S.p.a. nei confronti
della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonche' delle
imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas
naturale e di energia elettrica.
3. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario,
anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93 )).
Art. 16
(( (Sviluppo di risorse
energetiche e minerarie nazionali strategiche).
1. Al fine di favorire nuovi investimenti
di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di
idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della
Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute
dei cittadini e di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di
rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i
migliori e piu' avanzati standard internazionali di qualita' e sicurezza
e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo
maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare
le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di
insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche'
ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente
articolo.
2. Le attivita' di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366)).
Art. 17
(( (Liberalizzazione della
distribuzione dei carburanti).
1. I gestori degli impianti di
distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale
ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole
contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di
esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e
l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la
concorrenzialita' e l'efficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di
autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione
carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto dal
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,
e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di
comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate,
alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con
assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento
e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione
negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o
concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al
precedente periodo, ciascuna delle parti puo' chiedere al Ministero
dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la
definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme
contrattuali di cui sopra potra' essere inclusa anche quella relativa a
condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli
impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di
esercizio, purche' comprendano adeguate condizioni economiche per la
remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative
nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori
di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo
della capacita' di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo
da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14
settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi, sono altresi' stabiliti i criteri per la
costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli
impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative,
possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da
parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali
canoni gia' pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12
devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento".
3. I comportamenti posti in essere dai
titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare,
impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali,
le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso
di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9
della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la
concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi
nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre
consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il
possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto
di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di
tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente
lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel
rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in
vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada
verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale";
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8,
lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su
impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza
di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della
licenza dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo
svolgimento delle predette attivita'. Limitatamente alle aree di
servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti,
nel caso in cui tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti
salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data
del 31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con procedure
competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli
schemi stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o
proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. L'adeguamento di cui al comma 5 e'
consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha
luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale
termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare
in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro
a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e,
per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di
piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se
tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici
eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo".
6. Al metano per autotrazione e'
riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del
metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,
e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, stabilisce i principi
generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete
degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia
delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo
del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di
gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di
autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la
produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come
previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta'
geografiche dove la rete del metano non e' presente, i piani regionali
sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la
possibilita' di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso
gli impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita la qualita'
del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della
normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonche' nel
rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua
criteri e modalita' per:
a) l'erogazione self-service negli impianti
di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di
compressione domestici di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti
liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento
multiprodotto.
11. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
adotta misure affinche' nei codici di rete e di distribuzione di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per
accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione
di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione
di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare
per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata,
nonche' per la riduzione delle penali per i superi di capacita'
impegnata previste per gli stessi impianti.
12. All'articolo 167 del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad
alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con
una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento
quella indicata nella carta di circolazione, purche' tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di
cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad
alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con
una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento
quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di
cui al comma 3";
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui
un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di
cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata
separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di
cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il
veicolo rimorchiato.";
d) dopo il comma 10 e' inserito il
seguente:
"10-bis. Per i veicoli di cui al comma
2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 10 e' pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per
cento piu' una tonnellata della massa complessiva a pieno carico
indicata sulla carta di circolazione".
13. All'articolo 62 del codice della strada
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e'
abrogato.
14. Le pubbliche
amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o
controllati e i gestori di servizi di pubblica utilita', al momento
della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti
merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per
i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti
completamente automatizzati fuori dei centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte
le parole "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione
stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti
al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della
strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza,
delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio
con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al
consumatore sui prezzi dei carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' definita la nuova
metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al
Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla
Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE
del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione
1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico
con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia
di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con
uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite
le modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo
dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi
presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo
il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL,
metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di
carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con
servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando
quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza
servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si
prevedono, altresi', le modalita' di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita
di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo
il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti
di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, ((sentito il Garante)) per
la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198
e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi
obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti
1. ((All'articolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1,)) le parole "in
misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo
del fondo annualmente consolidato" sono abrogate, le parole "due
esercizi annuali" sono sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e'
determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della
nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo
non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri
erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli
impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
(( (Disposizioni per
accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato
dell'energia elettrica).
1. In relazione al processo di integrazione
del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico,
con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte
rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, emana
indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative
di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle
forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di
flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Per
la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente" e nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta
con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui
sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per
garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per
la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli
impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di
potenza non programmabile".
3. Con i decreti di definizione dei nuovi
regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e
sicurezza al sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge
8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di
distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione,
a tensione compresa fra 100 e 1.000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4,
si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali
di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la
norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in
forza della legge 1º marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse
nazionale, su richiesta motivata dei concessionari l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa
l'individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa
remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa
richiesta)).
Art. 22
Disposizioni per accrescere la
trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei
mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico
Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito
((, con modificazioni,)) dalla legge 13 agosto 2010, n.
129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai
consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati
di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle
informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti
finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia
elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adegua
i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza
informativa e l'accesso delle societa' di vendita ai dati gestiti dal
Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli
obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori e'
sanzionato da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas
secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per
l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di
predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione
pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e'
sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilita' a procedura
VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ed e' comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano
di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano,
con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo
delle nuove opere.
Art. 24
(( (Accelerazione delle
attivita' di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).
1. I pareri riguardanti i progetti di
disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle
amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle
amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate
all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Su motivata richiesta dell'amministrazione
interessata, il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato
dall'amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni competenti
non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
che si svolge secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi
nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti
nucleari e di garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione nei
siti interessati, ferme restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni
competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo
6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell'articolo 148, comma
1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e
gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle
relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione
alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito l'ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, valuta le priorita' proposte e convoca per esse la
conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine
di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure
previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco
Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione
dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le autorizzazioni di
cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo
148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti
urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere
che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e' fatto obbligo
di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui
territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali
amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da
parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione
della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata
pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la
procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di
servizi. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente
e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma,
per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato dall'impianto non
necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con
gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il
consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva
al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello
sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta
componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della
realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito
Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle
attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari
e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti, mentre
per le altre attivita' sono impiegate a titolo di acconto e recuperate
attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle
strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo
modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della
tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239, e' sostituito dal seguente:
"104. I soggetti produttori e detentori di
rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale
e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le
modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo
21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
7. All'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive
modificazioni, dopo le parole: "Parco Tecnologico" sono inserite le
seguenti: "entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri")).
Art. 24-bis
(( (Contributo degli
esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas).
1. All'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
"19-bis. All'onere derivante dal
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di
cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non
superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai
soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove
competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di
quaranta posti")).
Art. 24-ter
(( (Gare per le concessioni
idroelettriche).
1. Al comma 2 dell'articolo 12
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, le parole: "il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione," sono sostituite dalle seguenti:
"il 30 aprile 2012")).
Capo V
Servizi pubblici locali
Art. 25
(( (Promozione della
concorrenza nei servizi pubblici locali).
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 e' inserito il
seguente:
"Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri
di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A
tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e
di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella
del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici
bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale,
motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita', adeguatezza ed
efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta
dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione
dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al
primo periodo del presente comma, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il
Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali
in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio
mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di
procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o
del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli
stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle
regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del
31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste
dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti
relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere
su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi
gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita'
definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma
2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o
del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa' di cui al
periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono
tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle
disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e
per le consulenze anche degli amministratori";
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: "libera
prestazione dei servizi," sono inserite le seguenti: "dopo aver
individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale,";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2
e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla
base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di
ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e
alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente,
e con ulteriori modalita' idonee";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma
2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti
degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non
puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del
presente articolo";
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto
gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie
e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli
utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;";
4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
"g-bis) indica i criteri per il passaggio
dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione";
5) al comma 13, le parole: "somma
complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti:
"somma complessiva di 200.000 euro annui";
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole:
"alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo'
avvenire a favore di un'unica societa' in house risultante dalla
integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e
gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio
a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la
costituzione dell'unica azienda in capo alla societa' in house devono
essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso
il contratto di servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e
obbiettivi di performance (reddittivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il
rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di
settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a
decorrere dal 1º gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera
non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di
bacino territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad
evidenza pubblica.";
6.2) alla lettera b), in fine, le parole:
"alla data del 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 31 marzo 2013";
7) dopo il comma 32-bis e' inserito il
seguente:
"32-ter. Fermo restando quanto previsto al
comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i
soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di
gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti
che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque,
in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente
articolo";
8) al comma 33-ter le parole: "Ministro per
i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il
31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo
2012";
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: "il servizio
di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422";
9.2) dopo le parole: "il servizio di
distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto
previsto dal comma 33";
9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di
validita', gli affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati o
sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
ed in conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.";
10) il comma 34-bis e' abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
"34-ter. Gli affidamenti diretti in materia
di trasporto pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi
dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a
valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea
cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di
esercizio".
2. All'articolo 114 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le
aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita
la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30
ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle
predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.
Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla
partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai
periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.";
b) al comma 8, dopo le parole: "seguenti
atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del
consiglio comunale.".
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si applicano i principi di garanzia
previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148";
b) all'articolo 15, comma 10, la parola:
"gare" e' sostituita dalle seguenti: "prime gare successive al periodo
transitorio, su tutto il territorio nazionale".
4. Per la gestione ed erogazione dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi
dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel
rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le
seguenti attivita': a) la gestione ed erogazione del servizio che puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti; b)
la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio
a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di cui alla
lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di
titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento,
all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e
predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita'
necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano
d'ambito.
5. Al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "svolto in regime di
privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "svolto mediante
l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148".
6. I concessionari e gli affidatari di
servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a
fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per
l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro
valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le
rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria
per definire i bandi.
7. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo
nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita
richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito
per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000)).
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per
l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
((sull'intero territorio nazionale))››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla
base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente
articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per
l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente
norma. ››
3) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L.
24 MARZO 2012, N. 27));
b) all'articolo 265, il comma 5 e'
soppresso
c) all'articolo 261 ((, comma
1)) le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI»
sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
(( (Promozione della
concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di
base).
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' abrogato;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. L'Associazione bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste
italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono
circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente
significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012,
e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per
assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in
relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento,
tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei
costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo
effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo
le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione
dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto
e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra' in
ogni caso essere garantita la gratuita' delle spese di apertura e di
gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al
prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a
trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Entro i sei mesi successivi
all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e
applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) dopo il comma 10 e' inserito il
seguente:
"10-bis. Fino alla pubblicazione del
decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del
comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183";
e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita
dalla seguente:
"c) identificazione delle caratteristiche
del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III
della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio
2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita' di inclusione
finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta
raccomandazione".
2. La delibera del CICR di cui al comma 4
dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e' adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva
disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di
conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo
2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati)).
Art. 27-bis
(( (Nullita' di clausole nei
contratti bancari).
1. Sono nulle tutte le clausole
comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a
fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a
disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche
nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido)) ((stipulate in violazione
delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio)).
((1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle
relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte
delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole
e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere
l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio
partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di
presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca
d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto,
l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di
categoria.
1-ter. L'Osservatorio, che si
attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano
l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua
ingiustificata revoca, puo' chiedere alla Banca d'Italia,
all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni
necessarie a valutare eventuali criticita' nel procedimento di
concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a
fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il
credito non e' stato concesso o e' stato revocato.
1-quater. L'Osservatorio,
sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle
migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle
imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in
relazione alle specifiche situazioni locali.))
Art. 27-ter
(( (Cancellazioni delle
ipoteche perenti).
1. All'articolo 40-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione
entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile";
b) al comma 4 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La cancellazione d'ufficio si applica in
tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice
civile")).
Art. 27-quater
(( (Organi delle fondazioni
bancarie).
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "prevedendo
modalita' di designazione e di nomina" sono inserite le seguenti: ",
ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla
valorizzazione dei principi di onorabilita' e professionalita'," e dopo
la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) previsione, tra le
ipotesi di incompatibilita' di cui alla lettera g), dell'assunzione o
dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di
controllo o di funzioni di direzione di societa' concorrenti della
societa' bancaria conferitaria o di societa' del suo gruppo")).
Art. 27-quinquies
(( (Termine per la
surrogazione nei contratti di finanziamento).
1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e'
sostituito dal seguente:
"7. La surrogazione di cui al
comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data
in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal
finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel
caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci
giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo e'
comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento
del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo. Resta ferma la possibilita' per il finanziatore originario di
rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto
a cause allo stesso imputabili")).
Art. 28
(( (Assicurazioni connesse
all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo).
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative
disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse
degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e
gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo
immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di
assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due
preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle
banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi.
Il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di
cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma
3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole:
"alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima
banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario")).
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento
diretto ((. . .))
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento
diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base
dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e
l'individuazione delle frodi.
((1-bis. L'ISVAP definisce il
criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle
compensazioni dovute)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L.
24 MARZO 2012, N. 27)).
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione
autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli
terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' tenuta a trasmettere all'ISVAP, (( pena
l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'ISVAP,))
con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello
stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero
dei sinistri per i quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in
relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce
presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti
procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne
adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei
predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di
cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di
cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione
aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto
all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
((1-bis. Il mancato invio della
relazione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP
di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro)).
2. Le imprese di assicurazione autorizzate
ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di
cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni
private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono
tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al
bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra
idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per
i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente
all'attivita' di controllo e repressione delle frodi autonomamente
svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione
dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, ((avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato (IPZS) )) definisce le modalita' per
la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro
sostituzione ((. . .)) con sistemi elettronici
o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo
l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la
conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di
assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che
non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
((, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione
regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari
l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui
i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate.(( Gli iscritti nell'elenco
hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.
Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di
coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a
disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in
ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.))
Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del
presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((2-bis. Le compagnie di
assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula
del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini
stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario
del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso
rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni
contenute nei commi 1, 2 e 3)).
3. La violazione dell'obbligo di
assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli
automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le
apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione,
approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature
per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei
veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa
video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela
della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti
successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi,
le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e'
l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela
della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali,
sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a
distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo a
tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera,
attestato di rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese
possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad
ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad
ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola
nera o equivalenti, ((o ulteriori dispositivi, individuati
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di
installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e
portabilita' sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una
riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione
delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto.))".
((1-bis. Con regolamento
emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di raccolta, gestione e utilizzo,
in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle
responsabilita' in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai
meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonche' le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici di cui al
comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un
contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha
provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' definito uno
standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la
gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di
cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi
entro due anni dalla sua emanazione)).
2. All'articolo 134 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio
devono comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La
consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1
e 1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata ((. . .)) per via telematica,
attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2
del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le
parole: «puo' prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d)
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato
del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati
di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento
((deve recare l'indicazione degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi,
per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno)).
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa
di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per
il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 24 MARZO 2012, N. 27)). Il danneggiato puo' procedere
alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine
indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate le operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime
operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza
del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe
a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente
articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie
valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura
che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo
il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto
dei fenomeni fraudolenti, ((l'impresa di assicurazione
provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui
all'articolo 135 e qualora)) dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti
ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di
significativita', come definiti dall'articolo 4 del provvedimento
dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo' decidere, entro i
termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta
di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre
ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa
comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al
quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi
condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,
l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il
termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui
e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso
i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del
codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro
il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni
conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in
merito alla proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini
previsti dall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di
ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146,
salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e
fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle
cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria
o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di
fare offerta sono sospesi».
(( 3-bis. All'articolo 135 del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le
parole: "Banca dati sinistri" sono aggiunte le seguenti: "e banche dati
anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";
b) al comma 1, le parole: "e'
istituita" sono sostituite dalle seguenti: "sono istituite" e dopo le
parole: "ad essi relativi" sono aggiunte le seguenti: "e due banche dati
denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";
c) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Le procedure di
organizzazione e di funzionamento, le modalita' e le condizioni di
accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche
amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia,
delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi
di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di
assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti
dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali".
3-ter. Al comma 2 dell'articolo
139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente".
3-quater. Il danno alla persona
per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente
accertata l'esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di
massimo sconto, a parita' di condizioni soggettive ed oggettive,
ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte)).
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione
delle invalidita' derivanti da incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e`
sostituita dalla seguente: «invalidita'»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che
accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri
stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa'
assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto
applicabile»;
c) nella rubrica, le parole:
«micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente: «invalidita'».
((1-bis. Al primo comma
dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni")).
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c.
auto
1. Gli intermediari che distribuiscono
servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti
dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto,
trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non
appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni
obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri
siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la
dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al
comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
((3. Il mancato adempimento
dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte
dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato
all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una
misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3-bis. L'ISVAP predispone entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto uno standard di modalita' operative per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3-ter. L'ISVAP predispone, con
cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle
disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via
telematica sul proprio sito internet)).
Art. 34-bis
(( (Disposizioni in materia
di contratti di assicurazione dei veicoli).
1. All'articolo 133 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La predetta variazione in diminuzione del premio si applica
automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza
attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il
mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta
l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da
1.000 euro a 50.000 euro")).
Art. 34-ter
(( (Certificato di chiusa
inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).
1. Nel capo IV del titolo X del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo l'articolo 150 e' aggiunto il seguente:
"Art. 150-bis (Certificato di chiusa
inchiesta). - 1. E' fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di
risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo,
indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa
inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari
nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice
penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un
autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio
dell'autoveicolo stesso e' effettuato previo rilascio del certificato di
chiusa inchiesta")).
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei
pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei
crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione
di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a
residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti
misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei
residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui
all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati
rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per
l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo
precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita'
nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma
maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con
le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante
assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di
euro. L'importo di cui alla presente lettera puo' essere incrementato
con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' per l'attuazione delle ((disposizioni di cui ai
periodi precedenti)) e sono stabilite le caratteristiche
dei titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita'
di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a
fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo
della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei
titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle
emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei
crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti
dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di
cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro 260
milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal
comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal
comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si
provvede con la disposizione di cui al comma 4.
((3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del
pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del
presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri
creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli
istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento,
ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia
ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate)).
4. In relazione alle maggiori entrate
rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle
aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011,
((pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,))
concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ((convertito, con
modificazioni, dalla)) legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La
quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012
derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta
acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie
fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita'
finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione,
anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista
dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78
del 2010. Per assicurare la flessibilita' organizzativa e la continuita'
delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza
dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le
ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni
vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice
politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti,
per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito ((, con modificazioni,)) dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso
periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme
amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi
pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma
di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in
conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre
pubbliche amministrazioni.
9. ((Alla data del 29 febbraio
2012)) i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi
pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle
disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita'
speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il
versamento della quota rimanente deve essere effettuato
((alla data del 16 aprile 2012)). Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del
((Ministero)) dell'Economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad
eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012
e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso
la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
((Sono fatti salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento)).
((10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi
pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria
operativita' alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il
giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i
predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279)).
11. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico
d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di
autonomia gestionale e amministrativa si applicano ((le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al
completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui
al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano
prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi
trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate
presso la tesoreria statale)).
12. A decorrere dall'adozione del bilancio
unico d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese quelle
dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e
amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi
previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed
organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti
originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti
stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi
hanno diritto di recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Art. 36
(( (Regolazione indipendente
in materia di trasporti).
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Nell'ambito delle attivita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31
maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita'
esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre
1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima
legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale
composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il
regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge.
Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono
scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e
competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza
essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono
essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del
presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione
secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti
dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del
mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore
dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che
incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,
condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture
ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte
salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti
e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in
relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva
delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i
consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da
parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di
qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali
di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi
di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono
esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture
possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle
gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle
convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire
i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con
riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o
che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e
specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al
momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In
questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di
diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per
l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento
del servizio;
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi
di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei
bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di
vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente
i diritti aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di
organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la
determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare
sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di
propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti
esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni
e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a
vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio
taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta
del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle
esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di
ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie
competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da
parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei
seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze
ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a
seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in
relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle
caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi
straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta
idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il
rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da
assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo
6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o
immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi
celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso
sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che
sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza
d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi
di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle
esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come
il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la
possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal
comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza
stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla
conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e
civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie
per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e
adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui
alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.";
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le
parole: "individuata ai sensi del medesimo comma";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e
regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia
di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti
trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla
concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle
infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica";
d) al comma 5, primo periodo, sono
soppresse le parole: "individuata ai sensi del comma 2";
e) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite
massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica";
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e'
soppresso;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29,
ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera
b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione";
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
"6-bis. Nelle more dell'entrata in
operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente
articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti
pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla
stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli
uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono,
altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative
spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di
approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica".
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
"3-bis. E' consentito ai comuni di
prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano
svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante
altre forme di organizzazione del servizio";
b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Per il servizio di taxi e'
consentito l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio
dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi
sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati";
c) all'articolo 10, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. I titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito
orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da
chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti
dalla normativa vigente".
3. All'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le
parole: "stradale ed";
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla
competente Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione";
3) la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
"f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela
del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
"d-bis) approvare i progetti
relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale
a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica
utilita'")).
Art. 37
(( (Misure per il trasporto
ferroviario).
1. L'autorita' di cui all'articolo 36 nel
settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali
interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le
modalita' di finanziamento. L'Autorita', dopo un congruo periodo di
osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza
l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce
l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle
esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza
di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In
esito all'analisi, l'Autorita' predispone, entro e non oltre il 30
giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "ed i contratti collettivi
nazionali di settore" sono soppresse e la parola: "applicati" e'
sostituita dalla seguente: "applicate";
b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"b-bis) regolazione dei
trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione
collettiva svolta dalle organizzazioni piu' rappresentative a livello
nazionale")).
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle
strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo
le parole "sono previste" inserire le parole ", secondo le modalita'
fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ((,
sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111))".
Art. 39
(( (Liberalizzazione del
sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in
materia di diritti connessi al diritto d'autore).
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
"d-bis) gli edicolanti possono vendere
presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente
normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare
sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito
in conto vendita e restituito a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi
previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per
eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore
costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra
distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente
articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non
viziano il contratto cui accedono".
2. Al fine di favorire la creazione di
nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo
e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti,
l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al
diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque
forma attuata, e' libera.
3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, sono individuati,
nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari
ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di
tali diritti connessi)).
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di
identita' e in materia di anagrafe ((degli italiani
residenti all'estero e di attribuzione)) del codice
fiscale ai cittadini iscritti
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge)) 12 luglio 2011, n. 106
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011
devono essere munite della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005,
((n. 43,)) e successive modifiche ed integrazioni, devono
essere munite anche"
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per
l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici
puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le
veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di
anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e'
convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di
rilascio all'estero."
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, ((convertito, con modificazioni, dalla))
legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA)
promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali
collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo
anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe ((degli italiani
residenti)) all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate."
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ((, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie
modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno))
del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", ((. . .))
con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di
soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti
i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui
all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui
venga richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la
certificazione dei dati contenuti nell'INA, il ((Ministero
dell'interno - )) Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri
soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice
unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di
interoperabilita' e di cooperazione applicativa che definiscono il
sistema pubblico di connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai
cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati
anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai
fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti
trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero
dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza
all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale
e' indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i
comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si
verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti
nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare
competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero
l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente.
Art. 40-bis
(( (Misure per la trasparenza
nella gestione dei grandi eventi).
1. All'articolo 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 e' abrogato)).
Titolo II
INFRASTRUTTURE
Capo I
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
(( (Emissioni di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
bond).
1. Al codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di
titoli di debito da parte delle societa' di progetto). - 1. Al fine di
realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica
utilita', le societa' di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le
societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai
sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e
2483 del codice civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte
degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere
trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra
definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo
non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato
all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito,
sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da
fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni alla
costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di
stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla
costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' a quelle
titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1 decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma, il
decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico".
2. All'articolo 158, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo le parole: "crediti dei
finanziatori del concessionario" sono inserite le seguenti: "e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle
obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
3. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche alle societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della
disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il comma 14, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"14. I soggetti di cui all'articolo 153,
comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al
((sesto periodo)) del presente comma. La
proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5,
lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui
all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e'
corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui
all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette
procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma
4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo
169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se
il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di
promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e'
posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi
dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione,
di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa
alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui
all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e
19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153,
comma 13, secondo e terzo periodo.".
Art. 43
Project financing per la realizzazione di
infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi
necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente
all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria
e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi
di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla
finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del
corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di
progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto ((con i Ministri))
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto
previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificita', anche
ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario dell'investimento al
concessionario e' riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la
gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della
custodia, le cui modalita' sono definite al momento dell'approvazione
del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo
rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e' una societa'
integralmente partecipata dal Ministero ((dell'economia e
delle finanze)), il concessionario ((puo'
prevedere)) che le fondazioni di origine bancaria ovvero
altri enti pubblici o con fini non ((lucrativi))
contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma
1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di
investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e'
inserito il seguente:
"15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'"
e' il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a
proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei
parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo scopo
la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi,
anche sopravvenuti.";
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo
periodo, dopo le parole: "la locazione finanziaria," sono inserite le
seguenti: "il contratto di disponibilita',";
c) alla rubrica del capo III, della parte
II, del titolo III, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i
lavori" sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il
seguente:
"Art. 160-ter (Contratto di
disponibilita'). 1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento
monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare
soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o
nulla disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi
motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un
contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento,
parametrato, in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore
di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del
contratto, in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della
costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa
a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le
modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato
prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la riduzione
del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte
devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate
dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per
cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce
grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri
connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di
disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si
applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di
qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto
esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di introdurre le
eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di
costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e
delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati
dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il
rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze
autorita' competenti della progettazione e delle eventuali varianti e' a
carico dell'affidatario.
6. ((L'attivita' di collaudo,
posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione
dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato
prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilita')). Il contratto individua, anche
a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del
canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le
procedure previste agli articoli 165 e seguenti".
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con
la massima celerita' all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse
finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico
di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato
dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino
di utenza, sono indicate le stime di domanda ((servita))
dalla realizzazione delle ((infrastrutture))
realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento
deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto
richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento
diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto
del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera
coerente con il cronoprogramma di attivita'; le erogazioni annuali
devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche
e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono
integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di
costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla
sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla
legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria
dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura,
costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,
si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei
finanziamenti che siano organizzati in forma di societa' per azioni, e'
indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di
patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto e'
rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilata
comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed
integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo
competitivo
1. All'articolo 58 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 e'
aggiunto il seguente:
"18-bis. Il regolamento definisce le
ulteriori modalita' attuative della disciplina prevista dal presente
articolo".
Art. 47
Riduzione importo "opere d'arte" per i
grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio
1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti
gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove
costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di
essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel
progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o
superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o
superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o
superiori a venti milioni di euro."
b) il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Sono escluse da tale obbligo le
costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di
edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche'
gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non
superiore a un milione di euro."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la
realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Art. 48
(( (Norme in materia di
dragaggi).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' inserito il seguente;
"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di
dragaggio). - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione
del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma
3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il
progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e
trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto
ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto
di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica
di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a
seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione
degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al
sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non
presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni
costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita'
di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente
interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a
seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione
quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso
e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il
metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.
72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere
destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di
cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore
a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto
del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi
modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere
indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di
approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi'
autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il
luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi
all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali
solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a
refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di
impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente
al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale
dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con
le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6.
d) qualora risultino caratterizzati da
concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento
definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area
interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere
favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma
13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia
concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al
termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui
alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area
derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione
d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di
autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano
comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con
procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri,
per la parte di interesse, il soddisfacimento dei 'Criteri metodologici
per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e
dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali
criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono
riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per
la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai
limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1. Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie
che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione,
l'utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati
ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito
di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui
all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti
per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di
controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto
dei materiali, nell'ambito delle attivita' di competenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad
essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7
novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito
dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo
di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione
di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli
ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della
vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa
destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita'
di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al
fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere
poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la
normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i
porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento
di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione
delle province e dei comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio
dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai
sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, possono essere immersi in mare con
autorizzazione dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini
di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa
attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di
contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale
ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con
autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis
a 11-sexies dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)).
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo
e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ((. . .)).
((1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle
quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All'articolo 39, comma
4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, e' abrogato l'articolo 186".
1-quater. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica)).
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di
costruzione e gestione di opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 143:
1) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Le amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo
di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento di beni
immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui
utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio
economico-finanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione
ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite
dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai
sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai
sensi dell'articolo 153, le predette modalita' di utilizzazione ovvero
di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
nell'ambito dello studio di fattibilita'";
2) al comma 7, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le offerte devono dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto")).
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: "3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi
compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati
livelli di bancabilita' dell'opera.";
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a),
le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle seguenti:
"corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in
forza dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque
riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di
avanzamento dello stesso alla data del subentro".
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a
terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella redazione e
accelerazione dell'approvazione dei progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di uno
dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano
garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno
facolta' di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un
livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto
dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le
approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente
omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.
327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo
dell'opera pubblica o di pubblica utilita'";
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le
parole: "((a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione" e'
inserita la seguente: "almeno" e, dopo le parole: "superiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno")).
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:
"Il progetto e' redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto
previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".
Art. 53
Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e
disposizioni in materia di gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove
infrastrutture ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative
specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta
capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove cio' risulti necessario
sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla
progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti
dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L.
24 MARZO 2012, N. 27)).
4. Non possono essere applicati alla
progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard
tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli
accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed
i collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"dei collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche
funzionali".
((5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta
dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto
legislativo n. 267 del 2000")).
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da
parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini
della realizzazione di opere pubbliche
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1.bis. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le
unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per
il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti
obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e
garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e'
formato da beni immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di
cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione
obbligazionaria, ed e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli
obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente
locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore ((della presente disposizione)),
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le
modalita' di costituzione e di gestione del predetto patrimonio
destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere
pubbliche.".
Art. 55
Affidamento concessioni relative a
infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
"Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il progetto definitivo".
((1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le
necessarie ed indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonche' per le attivita' di controllo delle opere di
derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare la spesa di
euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in
deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di
32 unita' di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo
periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della
quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 2,
comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente
riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano
dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, e'
inserito il seguente: "Una quota degli introiti che affluiscono
annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a
euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio
dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
1-quater. Fatto salvo il
conseguimento dei risparmi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni
meteorologiche sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad utilizzare
personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione)).
Art. 55-bis
(( (Accelerazione degli
interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).
1. Ai fini della realizzazione di
interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione
territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,
le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le
occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle
di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e' abrogato)).
Capo II
Misure per l'edilizia
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota
di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
((1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi
anche immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75
per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili")).
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e'
sostituito dal seguente:
"8) le locazioni e gli affitti, relative
cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia
ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008,)) ed escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"
b) all'articolo 10, comma 1, il numero
8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati
per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali
come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche
per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive del 22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al terzo comma sesto
periodo, dopo le parole "che effettuano sia locazioni," sono inserite le
seguenti: "o cessioni," e dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia
locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";
((c) alla tabella A, parte III,
il numero 127-duodevicies) e' sostituito dal seguente:
"127-duodevicies) locazioni di
immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o
che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008")).
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale
di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe
nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali
rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono
approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da
sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe
nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali
rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono
approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da
sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di programma di cui
all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Capo III
Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura
Art. 59
Extragettito IVA per le societa' di
progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
"Unione Europea," sono inserite le seguenti parole: "nonche',
limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non
superiore ai 15 anni, ((con)) il 25%
dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle
operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto
dell'intervento";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di
cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento,
e' determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove
infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento
ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla
differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel
medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio
immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura
oggetto dell'intervento.
((2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1,
lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono
essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le
modalita' di cui al comma 2-quater)).
2-quater. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita' di
accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui
ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del
predetto gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis
e 2-ter.".
Art. 59-bis
(( (Sostituzione
dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163).
1. L'articolo 153 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
"Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per
la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita',
ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale
di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in
tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno
studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando finalizzato
alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le
modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del
comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto
dall'articolo 144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha
la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma
10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi
presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione e'
aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte
di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da
parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da
apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici
valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83
per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al
valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da
diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con
riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a
soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio
e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo
l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del
bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto,
esaurisce gli oneri di pubblicita' previsti per il rilascio della
concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato
espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica,
la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti
omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi
restando i requisiti di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire
e agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo'
avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste
nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono
pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina
promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto
preliminare presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e' onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge
anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio'
comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di
modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di
modificare il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al
progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di
concessione puo' avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare
e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto preliminare
approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario
della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla
garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Il
soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di
cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio,
da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le
modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale
cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici,
ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto
dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la
procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore
offerente individuato con le modalita' di cui alle successive lettere
del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del
progetto preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva,
ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni
economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della
offerta economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu'
offerte valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore
posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al
migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine
indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario
del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore,
a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il
comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito
nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei
mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non
oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui
al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono,
anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui
all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in
base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali
proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le
nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione
di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette
proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate,
entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in
via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di
modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma
2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto
preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita
di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato
dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143,
ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il
promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita
di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato
dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed
f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il
promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la
proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice
incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma
16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.
18. il promotore che non risulti
aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha
diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al
promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma
16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e)
ed f).
19. Gli operatori economici possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non
presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero
negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9,
primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto,
il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e
12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita'
indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una
concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il
promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al
comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita
la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo
periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui
al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico
dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i
commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura
fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non
faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In
ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti
necessari per la qualificazione.
23. Ai sensi dell'articolo 4
del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla
nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente
articolo")).
Art. 59-ter
(( (Semplificazione nella
navigazione da diporto).
1. Al codice di cui al decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49
e' aggiunto il seguente:
"Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1.
Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3,
comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio
della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta
dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione
ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo
requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del
presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da
diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere
munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato
personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono
comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al
presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante
modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di
porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel
caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione
alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata
comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti
dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a
richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000
euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione
della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute
relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di
documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione
utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata
comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo
periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario
sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime")).
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e'
sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e
gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si
intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono
iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli
((articoli 146 e 750)) del codice della
navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli
aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei
registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del
territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai
registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c)
e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e 760))
del codice medesimo ((le navi da diporto si intendono
destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice
rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva
o di esportazione definitiva da parte dell'armatore))."
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea"
sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".
Art. 60-bis
(( (Misure a tutela della
filiera della nautica da diporto).
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da
diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di
lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di
lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di
lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di
lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di
lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di
lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di
lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di
lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di
lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di
lunghezza superiore a 64 metri";
b) al comma 3, dopo le parole: "con motore
ausiliario" sono aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie
velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per
i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole:
"dell'atto" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per le unita' che siano
rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per
inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da
diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per
il primo anno dalla prima immatricolazione";
e) al comma 7, al primo periodo la parola:
"finanziaria" e' sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la
durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le
stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da
diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi
stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto,
sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in
Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e
noleggio";
f) il comma 8 e' abrogato;
g) al comma 9, le parole: "da 2
a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7")).
Art. 61
Anticipo recupero accise per
autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30
giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite
dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono
sostituite dalle seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole
"entro l'anno solare in cui e' sorto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e'
sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di
imposta riconosciuto con le modalita' e con gli effetti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si
applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari
derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33,
comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012)
e' ridotta di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni
di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le
modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo,
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)"
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina
senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i
seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle
benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si
applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente
all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato,
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16."
Art. 61-bis
(( (Piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale).
1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella
misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio
2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni
operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella
sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica
nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto
attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto
ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli
interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle
infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di
cui al comma 1 del presente articolo)).
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la
cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in
forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di
consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi
di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La
nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra
operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la
cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente
condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e
retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione
dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni
commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che,
per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni
unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle
relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta
commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.
((3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il
termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il
termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre
dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile)).
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili»
si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo
di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari
sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro
protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino
le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e'
determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in
ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei
ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza
ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo'
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque
soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante
Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per
finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio
dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi
in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle
Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero
per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento
di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio
per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente
disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori
aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ((o comunque
rappresentative a livello nazionale)). Le stesse
associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in
violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro
delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
((11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data
di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente
articolo)).
Art. 63
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
1. I rientri di capitale e interessi dei
mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA)
S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e
di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
secondo le modalita' stabilite dal ((decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)).
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a
mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse
finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto
di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro
annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai
rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che verranno
stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata
di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del
Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della
Commissione Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola 'regionale' sono
aggiunte le seguenti: "nonche' mediante finanziamenti erogati, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea
C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole 'la propria
attivita', sono aggiunte le seguenti: 'di assunzione di rischio per
garanzie'.
Art. 65
(( (Impianti fotovoltaici in
ambito agricolo).
1. Agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso
agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti
realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto
entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione
europea, la priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo
quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto
dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve
intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti
alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole
dagli strumenti urbanistici comunali)).
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli
e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di
natura non regolamentare da adottare ((di concerto con il
Ministro)) dell'economia e delle finanze, anche sulla base
dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei
soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione
agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di
proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta'
degli enti pubblici nazionali, da ((locare o))
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti
di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei
terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente
comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare
oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4
della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione
((e locazione)) dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile
e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori
agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente
articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
((4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente
articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma
3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter
del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Il comma 3 dell'articolo
14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai soli fini delle imposte
sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste
dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni
assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per
usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di
precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni,
aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso,
la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da
giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente
comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto
di affitto")).
5. I giovani imprenditori agricoli che
acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di
aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita
((o alla cessione in affitto)) da parte degli enti gestori
delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche
su richiesta dei soggetti interessati possono vendere ((o
cedere in locazione)), per le finalita' e con le modalita'
di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione
agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del
demanio mandato irrevocabile a vendere ((e a cedere in
locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a
destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i
rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a
giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta')).
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari
dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati.
8. Ai terreni alienati ((o
locati)) ai sensi del presente articolo non puo' essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima
del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei
pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti
dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla
riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le
predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del
debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre
2011, n. 183 ((e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono abrogati)).
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera
pesca
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
(( (Convenzioni) ))
1. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' stipulare con le Associazioni nazionali di
categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo
svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive
nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di
tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla
tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni
alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche
attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce
di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito
per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle
attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e
del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la
pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione
vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca
nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP)
e degli affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono
finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio,
gia' Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi
dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003
((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2004)).
((2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2
vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio))".
Art. 67-bis
(( (Accertamenti contributivi
in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o
per demolizione).
1. L'accertamento previsto dall'articolo 15
della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave
a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente
effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel
caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di
pesca ad un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo armatore. In
tal caso, al momento del passaggio di proprieta', i privilegi di cui
all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti
dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita
la licenza.))
Art. 67-ter
(( (Adempimenti in materia di
lavoro per le cooperative di pesca).
1. All'articolo 31 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca
ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle
imprese associate".
b) al comma 3, le parole:
"commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis")).
Titolo III
EUROPA
Capo I
Armonizzazione dell'ordinamento interno
Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi
medici
1. All'articolo 1, comma 409, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo
pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al
5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per
l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio
generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore di servizi
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i
casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art. 70
(( (Aiuti de minimis a favore
di piccole e medie imprese in particolari aree).
1. La dotazione del Fondo istituito
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli
aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e
successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10,
comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre
2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste
alle lettera da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate
le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle
agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse
disponibili)).
Capo II
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali
Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi
comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali
negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche' di
vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di
tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati
dall'Autorita' previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati
ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza
nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'
aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche
all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita'
dei servizi.
((3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai
sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi
compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o
convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati,
ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto,
per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei
Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono
delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo
che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto
1985, n. 449, in quanto applicabili)).
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previa istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una
relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al
presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo
non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di
navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n.
1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti
riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui
all'allegato ((A)) al decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del
Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne'
ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con
disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui al regolamento
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende
per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno
appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di
aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le
esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli
impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al
quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali
affidano, insieme con altre attivita' o in via esclusiva, il compito di
amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete
aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita' dei vari
operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di
interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona
fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e
merci, da e per l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi
riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti
dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che
sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi
all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli
aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci,
nonche' ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate
dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di
aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti
dallo stesso gestore aeroportuale.
Art. 73
(( (Autorita' nazionale di
vigilanza).
1. Nelle more dell'operativita'
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36,
comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorita' di vigilanza
sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti)).
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata,
sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo'
autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad
introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente
da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al
successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto
della normativa europea, informandone la Commissione europea, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale
di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli
aeroporti che servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche'
ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui
all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in
modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto.
L'Autorita' di vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli
stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di
pertinenza, obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali.
Consultazione
1. Al fine dell'applicazione del sistema
dei diritti aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati
sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al
fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello
tariffario tra quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1
((e determinato l'ammontare dei diritti)),
previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone
all'Autorita' di vigilanza che verifica ((ed approva entro
quaranta giorni)) la corretta applicazione del modello
tariffario ((e del livello dei diritti aeroportuali))
in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria
di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti
dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega
o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura,
il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica,
almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo'
motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti
interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale
consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani
relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati
dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono
sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una
relazione annuale sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di
determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di
traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo,
l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua
attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei
diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti
dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni
qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i
gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai
referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate
informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema
o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1,
fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorita' di vigilanza,
comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle
infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali
riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo
dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale,
anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono
essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a
obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata
della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti
correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla
qualita' dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente
alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono
connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei
servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da
autorita' pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i
diritti aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione
dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del
traffico, nonche' agli investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle
infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un
periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi
investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita'
dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli
utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni
consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione
e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del
presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da
trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel
caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli
specifici regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli
aeroporti, l'Autorita' di vigilanza adotta le misure necessarie per
consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto
interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o
dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo
di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo
alla qualita' dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti
dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce
il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale
a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono
essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo
76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il
gestore aeroportuale a variare la qualita' e l'estensione di particolari
servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di
fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di
terminale specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali
puo' essere differenziato in funzione della qualita' e dell'estensione
dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi
altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti
dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui
al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato
ecceda il numero di utenti che e' possibile accogliere a causa di
vincoli di capacita' dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a
criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori,
proposti dal gestore ed approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che
nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti
agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei
servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti,
siano applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza,
pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali
praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di
traffico e standard di servizio reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di
violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee
di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di
sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al
comma 2, l'Autorita' di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli
tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con
comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni,
di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta
giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro
sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4,
presentare controdeduzioni scritte all'Autorita' di vigilanza, che,
qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma
2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di
sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso
inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti
aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico
civile
1. Nella determinazione dei diritti
aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico
civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti
dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il
gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Capo III
Altre misure di armonizzazione
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole
"provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in
provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione
europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed
i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri
dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto
concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale
di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della
terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono
sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed
intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le
parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere
favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso
dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla
sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I comitati
etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono
competenti a valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e si
limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere
favorevole del comitato etico di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati
etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo,
((dopo la parola: "comitato")) e' inserita la seguente:
"coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato
etico" e' inserita la seguente: "coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei
pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione
automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le
pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste
Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso
del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della
convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al
comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida
l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione
europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una
procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti da' adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in
base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da
rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso
favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il
Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30
settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse
degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto
delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento
dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono
svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi
oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi
in Italia dei consulenti in materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati
all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro
possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto
legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che
intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo
occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti
all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione
da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo ((9 novembre 2007)),
n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme
professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo,
direttamente connesse alla qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di
deducibilita' degli interessi passivi per le societa', a prevalente
capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento,
nonche' servizi di smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo,
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole da ", nonche' alle societa' il cui capitale sociale" fino alla
fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per
il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, e' corrispondentemente
incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli
di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il
pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione
UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di
euro e le eventuali altre penalita' inflitte dalle Istituzioni
comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi
illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n.
C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei
medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di
capitale di rischio verso le nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE"
sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente "b) avere sede operativa in Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente
detenute, in via prevalente, da persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite
le seguenti "attuative e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al
presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per
piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.".
((1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1" sono
inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi
dell'articolo 17, comma 5,")).
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento
all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese
commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle
imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
((comma 1,)) con i quali l'Italia abbia stipulato
un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei
crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva
2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto
stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti
del realizzo ivi previsto in conformita' ai principi sanciti dalla
sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate
le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di
individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza
della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le
modalita' di versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del
comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 91-bis
(( (Norme sull'esenzione
dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo
svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non commerciali".
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia
un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo
alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non
commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli
immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'.
Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le
disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in
base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º
gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile
procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio
2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le
procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti
ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4. E' abrogato il comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)).
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in
caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione
dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito
dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica
all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in
ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio
al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale
devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
posti a base delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori
relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del
controllo, l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e
richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o
di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio
doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma
5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio
2000, n. 212, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di
cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale approvato con del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati
degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa
al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di
accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'
sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi
dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento
o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o
il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu'
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via
di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione
della originaria operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di
rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi
doganali adottati dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli
articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio
1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla
Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota
sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, ((alinea,))
le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di
natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui
all'articolo 27," inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3),
((capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,))
dopo le parole "operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota
del 20 per cento" sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore
aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7
dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il
seguente: "18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9
dell'articolo 7 e' ((abrogato")).
2. Alle minori entrate derivanti dal comma
1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede
con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal
comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'
sostituita. " c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i
trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le
parole "Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato"
sono aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi'
sostituito: "5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, ((e di quelli con sede)) in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto
a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste
dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5
del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante
modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno
2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro
contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale
europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita' ed
idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo,
nonche' al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle
monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al
pubblico di banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano
dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle
monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e
provvedono affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee
alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per
gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro
attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori
economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico
di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel
cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di
custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1,
lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro
contante;
c) gli operatori economici, quali i
commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla
gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori
automatici di banconote nei limiti di dette attivita' accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro,
previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle
monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte
conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento
(CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla
circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi
ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di
credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente,
alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle
attivita' indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee
alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle
banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate
o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla
Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle
monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto
danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010.
In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte
alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte
a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono
essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle
monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19
luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro
sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla
circolazione;
- effettuazione dei test di cui
all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature
per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di
cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita'
alle modalita' definite dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare
ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il
rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale
Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni,
dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con
riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei
confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del
Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni,
la Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono
chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari,
nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di
sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto
ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla
verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete
- CNAC" e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al
((decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26
settembre)) 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002,
stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare
((le attivita' di cui al presente articolo e all'articolo
8-bis)).
9. La Banca d'Italia e il Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze
sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni
attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure,
all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e
alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle
disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante
modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno
2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche' delle disposizione
attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze
sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti
dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la
Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui
alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche'
delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di
rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati.
In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del
contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione
costituisce di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e
delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia
dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle
banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle
apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca
Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui
alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche'
delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono
valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono
avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle
disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al
((comma 9)) da parte di gestori del contante
diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero
dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze
sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita' di
controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai
precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i
provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante
per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative
del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la
custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di
falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia
le banconote in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione
ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale
fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1,
la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.
1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote
di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca
Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione
europea.
3. La Banca d'Italia informa
preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle
banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le
banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui la
trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte
le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita
in conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse,
non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che
obbligano il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle
a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la
restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi
dei commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in
giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto
l'importo equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun
compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e
la medesima non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di
banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla
Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui
ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche,
fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978
n.154 e dall'((articolo 8 del presente decreto)).
7. Con decreto del Ministro della Giustizia
possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi
precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia
penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero
dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in
possesso delle autorita' pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri
previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche
nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad esse
assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge)) 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono,
per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e
le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di
monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152
del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo
comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare
la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il
seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle
disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia
e delle finanze di dati e informazioni.".
3. ((Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare)) nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 97-bis
(( (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per
locazioni).
1. Al fine di assicurare la
razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui
propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita' di
utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal
contratto di locazione)).
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino