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Legge Semplificazioni 4 aprile 2012, n. 35

conversione del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5

(versione pdf scaricabile)

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo


Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione

del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9

sono sostituiti dai seguenti:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in

giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio

inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,

alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce

elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di

responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente

e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure

apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere

sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione

il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale

o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al

funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'

rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un

termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda

il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di

un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative

competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di

conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le

Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di

parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o

dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei

procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali

restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 2

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,

dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, nonche'» sono inserite le seguenti: «, ove

espressamente previsto dalla normativa vigente,».

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 3

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di

verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2

e' sostituito dai seguenti:

«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali

trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione

sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di

cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi

approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli

introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea

che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi

richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative

analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai

criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non

sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri

per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi

introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi

degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti

delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento

amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta,

elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per

quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e

legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le

associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori

rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione

complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri

amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con

riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al

DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31

marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti

sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo

pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di

cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di

oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I

regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di

concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui

al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze

di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi

soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al

settore di attivita';

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,

comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle

procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici

in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle

attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'

delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle

imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure

amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare

duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle

stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da

regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,

con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le

associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da

regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui

comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo

economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le

associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le

amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia

e di giochi pubblici.».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre

2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti:

«dopo il comma 5-bis»;

b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».».

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli

oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle

materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie

di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i

tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e

la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle

amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti

amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti

proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni

di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel

programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31

dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi,

previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono

adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri

Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non

necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e

sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi

pubblici;

c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza

degli adempimenti;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti

da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso

l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli

altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le

misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare,

assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di

responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa

intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato, nel quadro

delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi

dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la

riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri

regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri

amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della

proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici,

tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di

riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma

di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le

metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei

risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese

e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie

di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies

si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo

25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni

alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di

semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo

all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al

presente articolo.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 4

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con

disabilita' e patologie croniche e partecipazione ai giochi

paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui

all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche

l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di

rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo

381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le

agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con

disabilita'.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai

benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale

della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla

conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo

19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'

altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,

sospeso o modificato.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono

disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su

tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al

comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni.

3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i

verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20

del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza

dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento

delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via

telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri

interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo

2009, n. 18.

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le

persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29

aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a

carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo

accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo

minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione

al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse

patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle

evidenze scientifiche.

5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in

vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'

autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6

milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,

come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12

novembre 2011, n. 183.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 5

Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,

lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di

venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando

una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale

del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo

alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in

caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di

fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di

cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale

d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione

delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni

anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e

delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della

dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano

le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso

degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano

discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe

segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica

sicurezza e al comune di provenienza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina

e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,

anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica

precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza

dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di

quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del

comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli

eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito

negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di

fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo

20 della stessa legge n. 241 del 1990.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie,

qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione

anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini

degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del

testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e

per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le

conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre

il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia

decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del presente decreto.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 6

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in

conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di

documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta

e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti

di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle

annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di

matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937

del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione

del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,

lettera d).

3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le

amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e

la certificazione camerale con la dicitura antimafia».

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 6-bis

Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via

telematica

1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via

telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a

una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'

competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento

dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo

di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui

questa e' dovuta.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 6-ter

Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche

amministrazioni con modalita' informatiche

1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di

pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i

privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente

nella causale di versamento».

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le

disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 7

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di

riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo

1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono

rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente

al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva

alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento

medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti

rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 8

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,

nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di

avvocato

1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a

selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni

centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate

esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui

all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la

presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto

previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel

comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al

livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e

professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le

disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza

tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini

dell'ammissione al concorso e della nomina.».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori

ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'

della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite

dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori

ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche

presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto

superiore.».

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 9

Dichiarazione unica di conformita' degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello

di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di

cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti

termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del

predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del

2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione

allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,

a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta

fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato

di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una

nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 10

Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'

sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e

l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la

proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere

trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che

ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,

solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a

pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I

parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti

separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da

vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad

eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione

stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato

l'atto di cessione.».

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 11

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni

alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,

«bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita'

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito

denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta

dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'

anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da

commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi

regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che

provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei

riguardi:»;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita

dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'

soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica

della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una

commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,

lettera b-bis» sono soppresse.

2. (soppresso).

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i

titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore

ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di

eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due

anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera b) del

comma 1 del presente articolo.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono

sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da

individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza

stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli

effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto

nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;

b) la lettera c) e' abrogata.».

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,

sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione

preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che

hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di

istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame

per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che

dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in

una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione

europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in

attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione

previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento

(CE) n. 1071/2009.

6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento

(CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono

esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con

veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5

tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni

da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di

trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.

1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come

individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di

trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la

professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino

a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e'

soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di

formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni

dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,

comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla

data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio

della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla

professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del

decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed

i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che

esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le

imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto

di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione

solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5

tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso

alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei

trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di

idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali

funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a

svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato

articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei

trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4

del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una

sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e

non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su

strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che

intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa

complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al

mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in

possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte

all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a

dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa

di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di

veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che

cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure

di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al

trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «Euro 5».

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,

sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai

sensi dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e

trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni

sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni altro servizio utile al

proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor

onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle

emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e'

effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria

periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su

strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive

modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine

autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione

di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della

revisione periodica prevista dall'articolo 80 del Codice della

strada.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le

seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole:

«di cui al comma 1» sono soppresse.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 11-bis

Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada

o su strade extraurbane principali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le

condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento

di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o

su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione

notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con

carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di

impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo

destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui

all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive

modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,

del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del

presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad

esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si

eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in

condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle

esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,

oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.

Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del

Codice della strada, e successive modificazioni.

Capo III

Semplificazione per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle

attivita' economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'

economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso

di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non

prevalente, con altre attivita' commerciali.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione

delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi

per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio

di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di

commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro

associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre

amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di

categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di

cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare

convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione

e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la

Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare

percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli

impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul

territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche

mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle

competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti,

dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'

dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza

e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti,

i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla

salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e

culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e

possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico,

con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed

internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu'

regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi

concernenti l'attivita' di impresa, compresa quella agricola, secondo

i seguenti principi e criteri direttivi.

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure

amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di

servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con

modalita' asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,

attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite

i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,

Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale

impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere

contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni

intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata

in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi

della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle

attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle

imprese.

c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei

dati telematici tra le diverse amministrazioni.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre

2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al

comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei

Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello

sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla

richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le

attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di

inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione

certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero

a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2

dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive

modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto

dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a

prescindere dal criterio della prevalenza.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia

oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo

34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle

iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o

intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.

59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i

servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e

in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali

restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Capo III

Semplificazione per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle

attivita' economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12-bis

Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni

1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari

degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei

dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove

modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei

comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate

all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da

comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica

amministrazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Semplificazione per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle

attivita' economiche e di controlli sulle imprese

Art. 13

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato»

sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;

b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita

dalla legge, ha validita' annuale»;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31

dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle

seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono

sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita

dalla seguente: «comunicazione»;

3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di

recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette

alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del

presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento

delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le

prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte

dall'autorita'.»;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,

terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,

173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Capo III

Semplificazione per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle

attivita' economiche e di controlli sulle imprese

Art. 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende

agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa

dell'Unione europea, ai principi della semplicita', della

proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti

burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del

coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali,

regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare

sul proprio sito istituzionale e sul sito

www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono

assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di

attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di

svolgimento delle relative attivita'.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la

competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli

interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche

sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui

all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno

o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e

coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello

sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le

associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali

comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in base ai

seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto

previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo

1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti

amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'

alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto

alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle

amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse

pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il

minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,

definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e

delle ispezioni gia' effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire

rischi e situazioni di irregolarita';

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure

amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di

controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione

del sistema di gestione per la qualita' ISO, o altra appropriata

certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo

di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato

da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento

2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo

riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni,le province autonome di Trento e di Bolzano e gli

enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le

attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma

4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida

mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le

disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le

amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico

di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive

modificazioni.

Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal

lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Direzione

territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto

dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato

di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),

comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui

all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'

periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale

del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi

complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si

presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando

le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli

alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non

possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto

dagli articoli 7 e 12.»;

b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del

Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta

dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo

sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;

c) al comma 4, le parole: «puo' essere disposta dal servizio

ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:

«e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo

comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»;

d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

Art. 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di

interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di

prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra

Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati

volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione

delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi

sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a

quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi

di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli

articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'

all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con

provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati

relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli

altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il

Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,

unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali

presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto

delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con

le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,

monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e

dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,

di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono

trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito

territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e

agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di

prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini

dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di

cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio

di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo

sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza

e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo

1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del

Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da

parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di

poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e

studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle

politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la

relativa spesa e la presa in carico della persona non

autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,

trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della

programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari

attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate

dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario

e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte

ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma

individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al

proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province

autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della

programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del

bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate

e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e

all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle

politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31

marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e

assistenziali, riferita all'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del

presente articolo.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola «INPS» e' sostituita dalle

seguenti: «ente erogatore»;

b) il terzo periodo e' soppresso;

c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito

dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione

sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra

il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche

di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto

indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di

discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche

all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE

ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle

Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della

verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o

avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi

diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per

il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore

invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata

discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di

osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato

accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura

proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e

comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le

seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2

e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla

medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono

inserite le seguenti: «, anche sensibili».

6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle

cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per

irreperibilita',».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli

strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a

decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le

sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano

esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,

ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il

comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i

termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata

da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche

relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie

informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine

del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre

il secondo anno successivo a quello della verifica.»;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i

seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da

allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate

all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,

comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime

modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei

confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla

trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli

istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto

quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato

articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale

resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere

previdenziale o assistenziale.».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo

grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio

di cassazione».

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di

documentazione amministrativa per gli immigrati

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma

2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti

gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della

stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso

direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso

di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo

svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo

5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i

venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il

proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno

precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di

lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato

regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le

condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,

l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il

permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova

opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro

datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e

38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto

dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma

3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo,

che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro

successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il

lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi

legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione

dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.

In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro

nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da

parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro

stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali

minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,

fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita'

successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro

anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta

triennale al lavoro stagionale.».

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole:

«, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei

regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la

condizione dello straniero» sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive

modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo

unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la

produzione di specifici documenti» sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano

efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le

modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario

giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali

in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato

civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di

collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle

necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di

studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'

nell'acquisizione della documentazione.

Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento

obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono

inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.

608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il

seguente:

«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai

agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,

l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica

comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei

lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le

giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La

comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per

l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di

lavoro».

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono

sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il

collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede

legale dell'impresa »;

b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso

di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del

collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede

legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede

d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il

collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita'

produttive dell'impresa procedente»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale

competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale

per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la

sede legale dell'impresa ».

Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

Art. 19

Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del

primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle

scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui

manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si

riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse

rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa

effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1.

Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario per la partecipazione alle procedure

disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati

nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'

dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i

dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con

propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare

e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria

l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini

e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la

consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il

possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di

gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico

organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella

Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'

verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle

disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui

all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e

la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti

a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le

modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',

gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di

cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti

pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli

enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le

modalita' previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati

unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,

comma 10, del presente decreto.»;

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite

le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti

di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto

beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo

199-bis del presente codice.»;

c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque

stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel

rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere

preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un

anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista

dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo

62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di

cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i

certificati sono redatti in conformita' al modello di cui

all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati

sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»;

h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:

«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di

sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di

economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,

trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le

amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli

interventi relativi ai beni culturali integrano il programma

triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato

che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali

intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione

degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi

studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per

i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla

sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando

pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per

almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo

superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria

descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di

massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in

aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso

e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione

di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello

sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi

dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione

tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla

progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a

cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione

tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle

offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non

inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati

possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le

offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione

aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al

netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di

euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione

giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria

delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata

all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il

termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla

stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha

offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,

o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di

sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o

nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano

irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal

presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle

offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della

procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,

ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il

contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le

condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella

sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute

offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere

nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei

lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'

stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni

culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di

ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del

presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di

parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'

professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di

capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei

fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41

e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201

del presente codice.».

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il

disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.

75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: «In aggiunta

alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di

violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con

dolo o colpa grave,»;

b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:

«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori

eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da

imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la

certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del

contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove

emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,

da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari

esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa

risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro

ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative

all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la

dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con

buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le

indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa

subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei

lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli

semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per

gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove

necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari

italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i

subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,

possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano

ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto

dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal

subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in

lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione

certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in

lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato

italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la

trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli

affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di

cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo

i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga

piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la

rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie

funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare

riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari

esteri.».

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.

163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente

articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 21

Responsabilita' solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente

imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con

l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori

entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le

quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi

previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo

di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi

obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile

dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento

unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di

lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della

preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In

tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi

gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei

confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo

l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione

puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto

in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di

lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali

il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente

imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo'

esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo

le regole generali ».

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 22

Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme

di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti

di programma con le Societa' di gestione aeroportuali.

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle

seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;

b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono

soppresse;

c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»

sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il

Segretario del CIPE,».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti

aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il

completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei

contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai

sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre

2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati

secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto

della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi

modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di

programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo

le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei

contratti stessi.

Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente

Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie

imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione

integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre

gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate

disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche

sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri

amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a

semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie

imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di

autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e

criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,

20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,

notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in

materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico

ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di

proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla

dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'

all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'

comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di

entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le

norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono

abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei

veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente

Art. 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:

«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data» sono inserite

le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;

b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola

«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»;

c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i

controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di

vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;

d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento

alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla

regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree

protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6

dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la

seguente «regionale»;

d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto

transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio,

devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita'

del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione

nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle

previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di

controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di

recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita'

equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla

legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»;

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'

inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui

al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel

rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di

rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella

3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i

limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro

PCB/PCT.»;

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro

eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del

rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare

successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro

il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le

componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se

necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre

della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del

proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.

E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso

alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di

pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto

per l'anno solare in corso.»;

f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e'

inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale

potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di

dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi

disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del

settore»;

g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per

le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono

soppresse;

h) all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.

Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia

di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera

del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo

economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:

«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati

in mare su piattaforme off-shore;».

Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 25

Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti

amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o

contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito

della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,

utilizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di

connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle

entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure

di semplificazione previste dal presente comma sono definite con

apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo

aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo

13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei

confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il

titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse

anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di

cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.

165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e

l'aggiornamento. Le modalita' operative per la consultazione del

fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche

amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre

2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi

pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,

predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,

anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».

Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 26

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuita' del

bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come

pascoli, prati e pascoli arborati»;

b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in

attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e

d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le

seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine

artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a

misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di

sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi

vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse

storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o

artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono

aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o

pascoli arborati o come tartufaie coltivate.».

Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 27

Esercizio dell'attivita' di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'

soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di

produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio

della medesima comunicazione.».

Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al

deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione

dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,

ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata

trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da

elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al

raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito

temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci

chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione

dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo

2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella

disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,

qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi

sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito

che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di

cui gli stessi sono soci».

Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 29

Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale

istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge

n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai

fini della definizione e del perfezionamento dei processi

autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le

norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali

atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei

casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad

acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con

coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non

spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede

nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 30

Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di

ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di

gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti

possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a

tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e

criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto

capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con

l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini

dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome

proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la

proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli

stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti

che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato

di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e

degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del

programma.

3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di

ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per

cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in

qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,

oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al

limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di

valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al

finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla

compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o

escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza

alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il

raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato

tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la

rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,

superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il

cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni

tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere

straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o

contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle

ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede

direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi

piu' complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di

indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto

rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal

soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da

parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di

carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti

individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle

attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di

accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa

approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente

recepite in ambito nazionale.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,

in fine, le seguenti parole: «, nonche' sulla base di progetti

cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di

ricerca industriale»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono

inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti

svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi

internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e

per il coordinamento generale del progetto,»;

2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Una

quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive

del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento

degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o

di accordi internazionali.»;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici

dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di

cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel

quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali

cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di

ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla

concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del

Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di

ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto

legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le

imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo

4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a

proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di

affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare

rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,

attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito

rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di

responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono

effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e

attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di

insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da

parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e'

comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di

garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di

specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finali dei

risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso

da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei

necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza

deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento

industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione

tecnica contiene una compiuta analisi delle principali

caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati

alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati

tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato

della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'

anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il

soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase

successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della

procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole

risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte

da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive

assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca

dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di

attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 31

Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di

assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di

gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,

amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei

progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il

costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui

fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma e'

sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica

(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di

eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 31-bis

Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science

Institute - GSSI

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati

dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle

capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di

realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla

valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche

gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di

risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di

base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale

denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di

fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a

decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle

risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4,

coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche

di alto livello nel campo delle scienze di base e

dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e

informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo

territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di

formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola

attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in

materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,

come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi

di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione

internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto

scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione

post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie

da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono

elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e

approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da

cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a

titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al

comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e'

autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni

2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro

annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e,

quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate

alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea

copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la

scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della

valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante

decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 32

Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di

spesa e di controllo nel settore della ricerca.

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva

ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non

ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di

presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla

concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto

dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie

adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'

essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione

alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di

utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:

«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della

ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma

870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,

destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle

disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli

interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o

di accordi internazionali». Il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di

selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli

presentati da piccole e medie imprese;

b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:

«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e

le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la

concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine

di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle

commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e

controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di

esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico

delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 33

Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre

forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e

semplificazioni per la ricerca.

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori

degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito

all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari

di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la

relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'

collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo

massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma

similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca

inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di

sovvenzione e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente

mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione

massima spettante al ricercatore rimane a carico della borsa di

studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione

europea o internazionale e non puo' eccedere quella prevista per il

livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata

del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori

degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito

all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari

di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la

relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o

privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 34

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di

installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli

edifici.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto

del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,

concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici

indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e

conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato.

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo

puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa

la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o

di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di

controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del

sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o

del revisore»;

c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di

nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le

disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per

azioni.».

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il

carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e

della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono

contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi

diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori

dei conti.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive

apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del

medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del

termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o

conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da

quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'

sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le

disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente

aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale

superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto

presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte

di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai

presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 36

Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero

5) e' sostituito dal seguente:

«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle

disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti

cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi

prestati e della vendita dei manufatti;».

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 37

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al

registro delle imprese

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e' inserito il seguente:

«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda

di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria

che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista

dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre

mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta

elettronica certificata».

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 38

Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile

2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla

lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma

2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero

della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i

depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al

disposto di cui al primo periodo.».

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di

persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas

medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno

dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto

del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di

seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in

biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in

ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,

appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione

che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di

legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria

industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e

tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e

tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,

successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di

distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in

mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma

2-bis).».

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 39

Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare

l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la

lettera c) e' abrogata.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 40

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva

per le imprese di panificazione di natura produttiva.

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3

agosto 1999, n. 265, e' soppresso.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti

e bevande.

1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali

e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa

segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni

asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6

dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 42

Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli

interventi conservativi sui beni culturali.

1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2

e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento

autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e'

disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle

risorse disponibili, determinate annualmente con decreto

ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze.».

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 43

Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale

nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare

pubblico.

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione

del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge

12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio

culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro

per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite

modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad

accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui

all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del

paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 44

Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita'

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per

i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza

unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni

modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,

comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare

le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di

operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le

esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. (soppresso).

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 45

Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito

quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata

stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici

periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione

dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e

delle operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;

c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'

abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a

19.8 e 26.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 46

Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal

Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e

degli utenti.

1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le

organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del

personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di

diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,

lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti

pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle

associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle

disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera

h), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti,

di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in

materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei

relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti

ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47

Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di

cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245

definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo

prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica

amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate

dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi

digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga

banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi

digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate

a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro

dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di regia per

l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli

interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di

regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della

cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare

l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite

dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al

servizio delle «comunita' intelligenti» (smart communities),

finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in

settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema

educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale

modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al

fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale

(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle

imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita

pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di

cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche

amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti

pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi

innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in

grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi

urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico

e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa

coerente con i cambiamenti in atto nella societa';

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo

81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire

la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni

debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato

codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive

modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per

effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le

modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del

prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i

soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di

convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per

effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove

possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a

carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio

di attivita' amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine

di garantire la massima concorrenzialita' nel mercato delle

telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34,

comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,

come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi

all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in

modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete

fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto

della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio

di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione

correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali

servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza

sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita'

medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza

della rete.

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47-bis

Semplificazione in materia di sanita' digitale

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e

regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche

cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica,

cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle

strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere

vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47-ter

Digitalizzazione e riorganizzazione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni

sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma

associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio

coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di

Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la

realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete

dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione

informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu'

di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,

che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata,

deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto

dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi

terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria

legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del

Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale

e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma

obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione

territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al

comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di

riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma

3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma

3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni

inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni

individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di

attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47-quater

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'

sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti

dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale

secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli

elementi necessari al completamento dell'indice e del loro

aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale

e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti

responsabili».

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47-quinquies

Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

aggiunti i seguenti:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e

favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed

estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2,

comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici,

ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei

propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la

presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e

garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,

contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'

per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma

3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta

elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i

servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta

giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel

sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi

dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei

servizi e dei canali telematici e della posta elettronica

certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al

principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di

escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47-sexies

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:

«a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma

elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un

certificatore accreditato;».

Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

Art. 48

Dematerializzazione di procedure in materia di universita'

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e'

inserito il seguente:

«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono

effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la

costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in

italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato

utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e

in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12

novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale

degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la

veridicita' dei titoli autocertificati.

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e

la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,

sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente

con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i

propri regolamenti.».

1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3

del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive

modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli

1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per

l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come

supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

Art. 49

Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:

«durata» e la parola: «quadriennale» e' inserita la seguente:

«massima»;

2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno

supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del

Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e

uno supplente designati dal Ministero»;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi

collegiali» e: «delle universita'» sono inserite le seguenti: «e

quelli monocratici elettivi»;

a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di tutorato e di

didattica integrativa» sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea o » sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti

al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:

«avvio del procedimento stesso»;

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono gia'

inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,

subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai

provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e

b)»;

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli

articoli» e' inserita la seguente: «16,»;

f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «, anche»

e' soppressa;

g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono

sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di

chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore

concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori

concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le

seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente

legge»;

3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al

costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di

ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di

importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di

ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo

indeterminato» e dopo la parola: «universita'» sono aggiunte le

seguenti: «e a soggetti esterni»;

5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni,

enti o imprese, purche'» sono soppresse;

i) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono

sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di

ricerca»;

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a

quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si

procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma

1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'

ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»;

3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica

tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano

in carica quattro anni»;

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le

seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto

di cui al comma 2», dopo le parole: «attivita' di insegnamento» sono

inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che

siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo e' soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicita' dei

bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;

2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al

presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono

collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in

aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale

posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono

inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge

4 novembre 2005, n. 230»;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e' inserita

la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre

2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono

soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012,

e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le

finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima

legge.

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 50

Attuazione dell'autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle

istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo

criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la

professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui

all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della

vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti

delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto

sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un

organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'

didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle

esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e

sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di

programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini

di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni

scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse

umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui

alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni

educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione

dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo

e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima

corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei

limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti

corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un

triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti

provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze

che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,

complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi

l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i

posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa

accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definita la consistenza

numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base

della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'

scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni

scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno

scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9

dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le

finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita'

previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le

finalita' dell'organico di rete.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica

la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui

all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili

al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013,

le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle

disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita'

di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 51

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato

di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della

ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,

l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e

all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui

all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale

dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le

Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria

d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli

studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7

settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

ottobre 2007, n. 176.

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione

tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i

seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere

produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra

i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di

quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle

regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai

sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo

14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei

giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti

tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare

la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle

risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto

tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e

relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e

partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che

le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere

adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum

funzionali e strutturali.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei

consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale

l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare

scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale

delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di

edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle

regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto

stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e

successive modificazioni. La proposta di Piano e' trasmessa alla

Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60

giorni.

1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato

di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di

utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di

interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico

esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di

costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da

realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle

spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di

efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,

favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche

attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,

costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere

destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente

articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in

caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le

regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla

valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare

scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari

innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e

locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per

l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta'

pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e

dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e

da destinare a nuove scuole;

d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti

locali;

d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico

privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la

stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto

dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle

esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili

sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti

pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate

le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di

realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle

esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di

scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie

pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine

di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e

immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli

obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di

messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di

costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi

diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a

carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,

comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni

di euro per l'anno 2012;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,

con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e

dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di

finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di

cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico

e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo

dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con

l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova

sede.

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard

europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego

degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile,

soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi

e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con

riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio

energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica

indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento

adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni

scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano

entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili

finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore

efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il

ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida

predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico

e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

Art. 54

Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei

anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione

europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge

30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito

delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere

attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di

ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del

titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in

relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto

stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di

svolgimento delle attivita' predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure

pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando

l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul

sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il

bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche

funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e

previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e

sulle modalita' di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili

per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata

complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a

cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le

disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e

successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti

di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale

qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle

universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un

importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento

complessivo attribuito al personale della categoria D posizione

economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale

tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento

economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di

ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a

diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o

tecnico-amministrativo delle universita'.».

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

Art. 55

Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'

ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il

trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli

enti di ricerca stessi.

Sezione V

Disposizioni per il turismo

Art. 56

Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e

mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.

79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo

accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche

operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni

vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita',

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' abrogata.

2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,

individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso

agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione,

secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita',

agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo

articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un

titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative

sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni. Per l'avvio e per la

ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere

promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per

finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la

metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza

degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a

migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,

sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai

sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto

2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli

minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti

dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del

sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad

esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri

cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata

non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),

numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in

materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici

di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma

56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un

procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel

rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto

1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'

coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,

concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti

per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23

agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di centottanta

giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e

l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del

codice della navigazione e delle opere necessarie per

l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi

della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle

concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la

competitivita' economica sui mercati internazionali, la

semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui

ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle

prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo

economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, promuove accordi di programma con le

amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli

stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino

nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'

dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento

energetico del Paese e degli impianti industriali.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le

autorizzazioni ambientali gia' rilasciate ai gestori dei suddetti

stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata

residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche

alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso

energetico.

9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di

interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto

possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere

contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di

riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione

di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi

dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di

bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice

della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione

del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,

e' fissata in almeno dieci anni.

11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante

«Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone

nella benzina super senza piombo con colorante verde».

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,

comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano

ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi

dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini

di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio

dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di

accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e' consentito:

a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto

destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le

operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle

ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57-bis

Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei

settori dell'elettricita' e del gas naturale

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza

degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel

quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la

competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima

attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.

93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture

energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione

con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a

progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento

europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti

transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.

663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al

comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno biennale, nell'ambito

delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93.

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 58

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del

presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i casi in

cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del

procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'

procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie.»;

b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,

l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del

procedimento sanzionatorio.».

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Art. 59

Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di

entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle

seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in

vigore del presente decreto»;

c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «alla data di assunzione.»;

d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di

assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla

data di assunzione»;

e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto» sono

sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;

f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.

All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo

delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con

provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e

modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto

del previsto limite di spesa.»;

g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente»

sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi

tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14

maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Art. 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta

acquisti»

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,

istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore

bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione

come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una

sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il

tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri

Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo;

b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,

in funzione del nucleo familiare;

c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti,

anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione

delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento

all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di

cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in

carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale,

anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla

partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo'

superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'

attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti

individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della

sperimentazione stessa.

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati

SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus

elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti

beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione

personalizzata in favore della cittadinanza.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel

limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui

all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che

viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29

dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, sono abrogati

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi

sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con

proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida

applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle

contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a

fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al

finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su

beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi

promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di

cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni

regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo

189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con

provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei

certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere

dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato

XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o

piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello

Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di

tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni

culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel

rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare

motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni

interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine

per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel

medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei

Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla

permanenza dell'interesse pubblico.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese

previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale

e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 62

Abrogazioni

A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o

restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 62-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3.

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 63

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n. 20

pagine in totale).

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Allegato A


                                                            Tabella A 
 
    

=====================================================================
   | Tipo |      |          |                   |    Disposizioni
   | atto |Numero|   Data   |      Titolo       |      abrogate
=====================================================================
   |      |      |          |APPROVAZIONE DEL   |
   |      |      |          |REGOLAMENTO        |
   |      |      |          |ORGANICO PER LA    |
   |      |      |          |REGIA GUARDIA DI   |
1. |R.D.  | 126  |03/01/1926|FINANZA            |     articolo 4
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |STATO GIURIDICO DEI|
   |      |      |          |VICEBRIGADIERI E   |
   |      |      |          |DEI MILITARI DI    |
   |      |      |          |TRUPPA DELLA       |   commi 1, 2 e 3
2. |L.    | 833  |03/08/1961|GUARDIA DI FINANZA.|  dell'articolo 7
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |DISPOSIZIONI       |
   |      |      |          |INTEGRATIVE DELLA  |
   |      |      |          |L. 2 AGOSTO 1967,  |
   |      |      |          |N. 799,            |
   |      |      |          |SULL'ESERCIZIO     |
3. |L.    |  17  |28/01/1970|DELLA CACCIA.      |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |MODIFICA           |
   |      |      |          |DELL'ARTICOLO 5 DEL|
   |      |      |          |TESTO UNICO 15     |
   |      |      |          |OTTOBRE 1925, N.   |
   |      |      |          |2578,              |
   |      |      |          |SULL'ASSUNZIONE    |
   |      |      |          |DIRETTA DEI        |
   |      |      |          |PUBBLICI SERVIZI DA|
   |      |      |          |PARTE DEI COMUNI E |
4. |L.    | 308  |15/05/1970|DELLE PROVINCE.    |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |ESTENSIONE         |
   |      |      |          |DELL'APPLICAZIONE  |
   |      |      |          |DELLE NORME        |
   |      |      |          |PREVISTE DALLA L.  |
   |      |      |          |28 MARZO 1968,     |
   |      |      |          |N.359,CONCERNENTE  |
   |      |      |          |L'IMMISSIONE NEI   |
   |      |      |          |RUOLI DEGLI        |
   |      |      |          |ISTITUTI STATALI DI|
   |      |      |          |ISTRUZIONE         |
   |      |      |          |ARTISTICA DEGLI    |
   |      |      |          |INSEGNANTI NON DI  |
   |      |      |          |RUOLO IN POSSESSO  |
   |      |      |          |DI PARTICOLARI     |
5. |L.    |  77  |03/02/1971|REQUISITI.         |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |MODIFICA           |
   |      |      |          |DELL'ART.123 DEL   |
   |      |      |          |TESTO UNICO DELLE  |
   |      |      |          |LEGGI DI PUBBLICA  |
   |      |      |          |SICUREZZA,APPROVATO|
   |      |      |          |CON REGIO DECRETO  |
   |      |      |          |18 GIUGNO 1931, N. |
   |      |      |          |773, RELATIVA      |
   |      |      |          |ALL'INSEGNAMENTO   |
6. |L.    | 1051 |01/12/1971|DELLO SCI.         |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |TUTELA DELLA       |
   |      |      |          |DENOMINAZIONE DEI  |
   |      |      |          |VINI "RECIOTO" E   |
7. |L.    |  46  |01/03/1975|"AMARONE".         |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |NUOVE NORME IN     |
   |      |      |          |MATERIA DI         |
   |      |      |          |PROCEDIMENTO       |
   |      |      |          |AMMINISTRATIVO E DI|    comma 1-ter
   |      |      |          |DIRITTO DI ACCESSO |   dell'articolo
8. |L.    | 241  |07/08/1990|AI DOCUMENTI.      |    21-quinquies
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |MODIFICA DELL'ART. |
   |      |      |          |39 DEL TESTO UNICO |
   |      |      |          |APPROVATO CON REGIO|
   |      |      |          |DECRETO 5 FEBBRAIO |
   |      |      |          |1928, N. 577,      |
   |      |      |          |CONCERNENTE I      |
   |      |      |          |REQUISITI PER      |
   |      |      |          |L'INSEGNAMENTO     |
   |      |      |          |NELLE SCUOLE       |
9. |L.    | 239  |30/07/1991|MATERNE.           |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |MODIFICHE ALLE     |
   |      |      |          |SANZIONI           |
   |      |      |          |DISCIPLINARI       |
   |      |      |          |RELATIVE AL        |
   |      |      |          |PERSONALE DI CUI AL|
   |      |      |          |D.P.R. 31 MAGGIO   |
10.|L.    | 383  |27/11/1991|1974, N. 417.      |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |MODIFICAZIONI ALLA |
   |      |      |          |L. 6 FEBBRAIO 1948,|
   |      |      |          |N. 29, SULLA       |
   |      |      |          |ELEZIONE DEL SENATO|
11.|L.    |  33  |23/01/1992|DELLA REPUBBLICA.  |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |DISCIPLINA DEL     |
   |      |      |          |FERMO TEMPORANEO   |
   |      |      |          |OBBLIGATORIO DELLE |
12.|L.    |  71  |05/02/1992|UNITA' DI PESCA.   |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |NUOVE NORME CONTRO |
   |      |      |          |IL MALTRATTAMENTO  |
13.|L.    | 473  |22/11/1993|DEGLI ANIMALI.     |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |DISPOSIZIONI       |
   |      |      |          |INTEGRATIVE IN     |
   |      |      |          |MATERIA DI         |
   |      |      |          |IMPIEGATI A        |
   |      |      |          |CONTRATTO IN       |
   |      |      |          |SERVIZIO PRESSO LE |
   |      |      |          |RAPPRESENTANZE     |
   |      |      |          |DIPLOMATICHE, GLI  |
   |      |      |          |UFFICI CONSOLARI E |
   |      |      |          |GLI ISTITUTI       |
   |      |      |          |ITALIANI DI CULTURA|
14.|L.    | 442  |21/12/2001|ALL'ESTERO.        |    intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |      |      |          |REGOLAMENTO        |
   |      |      |          |CONCERNENTE LE     |
   |      |      |          |GESTIONI DEI       |
   |      |      |          |CONSEGNATARI E DEI |
   |      |      |          |CASSIERI DELLE     |
   |      |      |          |AMMINISTRAZIONI    | Art. 26, commi 4 e
15.|D.P.R.| 254  |04/09/2002|DELLO STATO.       |6; art. 27, comma 2.
=====================================================================

    


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Il progetto è al momento in una fase di startup e mantenimento (viene aggiornato sporadicamente e solo dall'autore). In futuro l'aggiornamento delle leggi sarà il più frequente possibile offrendo a tutti la possibilità di scaricare le nuove leggi, decreti, ecc. e poter consultare l'archivio storico senza dover pagare un abbonamento (le disposizioni legislative devono essere liberamente consultabili). Il miglior risultato potrebbe essere conseguito con l'aiuto della rete ed un implementazione di un archivio tipo wiki. Quindi, tornate presto e tenete d'occhio questo sito perché vi riserverà un servizio sempre migliore. Attualmente, comunque, sono inseriti circa 3500 testi tra varie leggi, decreti, ecc. liberamente consultabili ed organizzati per categorie e nelle categorie per ordine cronologico. Ci scusiamo per eventuali errori grafici che potrebbero essere rilevati in questa fase di startup del sito (ved. anche avviso)



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